DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 20-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis 
 
                      (Iscrizione anagrafica). 
 
  1.  Il  richiedente  protezione  internazionale,  a  cui  e'  stato
rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4,  comma  1,
ovvero la ricevuta di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  e'  iscritto
nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
((, in particolare degli articoli 3, 5 e 7)). 
  2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli  9  e
11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai  sensi  dell'articolo  5
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223.
E'  fatto  obbligo  al  responsabile  di  dare  comunicazione   delle
variazioni della convivenza al competente ufficio di  anagrafe  entro
venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 
  3. La comunicazione, da parte  del  responsabile  della  convivenza
anagrafica,   della   revoca   delle   misure   di   accoglienza    o
dell'allontanamento  non  giustificato  del  richiedente   protezione
internazionale ((, ospitato nei centri di cui agli articoli  9  e  11
del  presente  decreto,  nonche'  nelle  strutture  del  sistema   di
accoglienza  e  integrazione,  di  cui  all'articolo   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,  n.  39,))  costituisce
motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. 
  4. Ai richiedenti  protezione  internazionale  che  hanno  ottenuto
l'iscrizione  anagrafica,  e'  rilasciata,  sulla  base  delle  norme
vigenti, una carta d'identita', di validita' limitata  al  territorio
nazionale e della durata di tre anni. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 luglio
2020, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "in via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale),  l'illegittimita'  costituzionale   delle   restanti
disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 113 del 2018" (le  quali  hanno
disposto l'abrogazione del presente articolo).