DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
                              Domicilio 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di  comunicare  alla
questura il proprio domicilio o residenza e' assolto dal  richiedente
tramite  dichiarazione  da  riportare  nella  domanda  di  protezione
internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del  domicilio  o
residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla
questura competente per il nuovo domicilio o residenza  ai  fini  del
rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1. 
  2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri  o  strutture
di  cui  ((agli  articoli  6,  9  e  11)),  l'indirizzo  del   centro
costituisce  il  luogo  di  domicilio  valevole  agli  effetti  della
notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di
esame della  domanda,  nonche'  di  ogni  altro  atto  relativo  alle
procedure di trattenimento  o  di  accoglienza  di  cui  al  presente
decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al
comma 1 e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale. 
  3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto  e  a  quelli
comunque erogati sul territorio  ai  sensi  delle  norme  vigenti  e'
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1  e
2.(6) 
  4. Il prefetto competente in base al luogo di  presentazione  della
domanda  ovvero  alla  sede  della  struttura  di  accoglienza   puo'
stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con
le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di domicilio  o
un'area geografica ove il richiedente puo' circolare.(6) 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  nei  confronti   del   richiedente
protezione internazionale dell'articolo 284 del codice  di  procedura
penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della  legge
26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  l'autorita'
giudiziaria valuta preliminarmente, sentito  il  prefetto  competente
per territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e  delle  strutture
di cui ((agli articoli 6 e 9)). 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 luglio
2020, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "in via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale),  l'illegittimita'  costituzionale   delle   restanti
disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 113 del 2018" (le  quali  hanno
disposto la modifica dei commi 3 e 4 del presente articolo).