DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
         ((Modalita' di accesso al sistema di accoglienza)) 
 
  1. Il richiedente che ha formalizzato  la  domanda  e  che  risulta
privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita  adeguata
per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso,  con
i familiari, alle misure di accoglienza del ((presente decreto)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)). 
  3. ((Al fine di accedere alle  misure  di  accoglienza  di  cui  al
presente decreto, il  richiedente,  al  momento  della  presentazione
della domanda, dichiara di  essere  privo  di  mezzi  sufficienti  di
sussistenza.))  La  valutazione  dell'insufficienza  dei   mezzi   di
sussistenza di cui al  comma  1  e'  effettuata  dalla  prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo con  riferimento  all'importo  annuo
dell'assegno sociale. 
  4. Le misure di accoglienza  sono  assicurate  per  la  durata  del
procedimento di  esame  della  domanda  da  parte  della  Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  e
successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino  alla  scadenza
del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25,  e  successive  modificazioni,  il  ricorrente,  privo  di  mezzi
sufficienti ((...)), usufruisce delle misure di accoglienza di cui al
presente decreto per il tempo in cui e' autorizzato  a  rimanere  nel
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4,  del
decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25.  Nei  casi  di  cui
all'articolo 35-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, fino alla  decisione  sull'istanza  di  sospensione,  il
ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.(2) 
  5. Quando vengono meno  i  presupposti  per  il  trattenimento  nei
centri di cui all'articolo 6,  il  richiedente  che  ha  ottenuto  la
sospensione  del  provvedimento  impugnato,  ai  sensi  dell'articolo
35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  e
successive modificazioni, ha accoglienza nei centri  o  strutture  di
cui all'articolo 9.(2) 
  6. Al richiedente di cui al comma  5,  e'  prorogata  la  validita'
dell'attestato nominativo di cui  all'articolo  4,  comma  2.  Quando
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2,  lettere  a),
b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure  di
cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure,  se
ne ricorrono i  presupposti,  e'  il  tribunale  sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;.(2) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le
presenti  modifiche  si  applicano  alle  cause  e  ai   procedimenti
giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari
introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al  periodo
precedente si continuano ad applicare le disposizioni  vigenti  prima
dell'entrata in vigore del medesimo D.L.