DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
Testo in vigore dal: 30-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
                       Competenze e procedure 
 
  1. L'Agenzia delle entrate e' competente in  via  esclusiva  per  i
controlli  e  le  attivita'  relativi  al   regime   di   adempimento
collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime. 
  2. I contribuenti che nel rispetto del presente decreto adottano un
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale  e  che  intendono   aderire   al   regime   di   adempimento
collaborativo, inoltrano domanda in  via  telematica  utilizzando  il
modello reso disponibile sul sito istituzionale della  Agenzia  delle
entrate. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei  requisiti  di  cui
all'articolo  4,  nonche'  al  comma  4,  comunica  ai   contribuenti
l'ammissione al regime  entro  i  successivi  centoventi  giorni.  Il
regime si applica  al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si  intende
tacitamente rinnovato qualora non sia  espressamente  comunicata  dal
contribuente la volonta' di non permanere nel regime  di  adempimento
collaborativo. ((2)) 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  con  provvedimento  motivato,  puo'
dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per  la  perdita
dei requisiti di  cui  all'articolo  4  o  al  comma  4,  ovvero  per
l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2. 
  4. In fase di prima applicazione: a)  il  regime  e'  riservato  ai
contribuenti di maggiori dimensioni,  che  conseguono  un  volume  di
affari o di  ricavi  non  inferiore  a  dieci  miliardi  di  euro  e,
comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di  adesione
al Progetto Pilota sul Regime di  Adempimento  Collaborativo  di  cui
all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale
dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno
per la gestione del rischio fiscale e che  conseguono  un  volume  di
affari o di ricavi non  inferiore  a  un  miliardo  di  euro;  b)  la
competenza per le attivita' di cui al  comma  1  e'  attribuita  alla
Direzione  Centrale  Accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabiliti  i
criteri  in  base  ai   quali   possono   essere,   progressivamente,
individuati gli ulteriori contribuenti  ammissibili  al  regime,  che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello  di
cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31
dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' fissato il termine finale della fase  di  prima  applicazione  del
regime.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   trasmette
annualmente alle Commissioni parlamentari  competenti  una  relazione
sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento  collaborativo.
La prima relazione e' trasmessa entro il 31 luglio 2017. 
  5. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono disciplinate le modalita' di applicazione del regime  di
adempimento collaborativo. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128,  i  termini  di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e  di  cui  agli
articoli  31-ter  e  31-quater  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i termini relativi alle
procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a  43,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190".