DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 22-5-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
            (Semplificazioni amministrative e contabili). 
 
  1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in
via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza  on  line
basato  sui  dati  delle  operazioni   acquisiti   con   le   fatture
elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e  sugli
ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria,
l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  di  tutti  i  soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia,  in  apposita  area
riservata  del  sito  internet  dell'Agenzia  stessa,  le  bozze  dei
seguenti documenti: 
    a) registri di  cui  agli  articoli  23  e  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b) liquidazione periodica dell'IVA; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 22 MARZO 2021,  N.  41,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MAGGIO 2021, N. 69. 
  ((1.1)). A partire dalle operazioni IVA effettuate dal  1°  gennaio
2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di  cui  al
comma  1,  lettere  a)  e  b),  l'Agenzia  delle  entrate   mette   a
disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA. 
  2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche  per  il  tramite  di
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in
possesso della delega per  l'utilizzo  dei  servizi  di  fatturazione
elettronica, convalidano, nel caso in cui  le  informazioni  proposte
dall'Agenzia delle  entrate  siano  complete,  ovvero  integrano  nel
dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui  al  comma
1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta  dei  registri  di  cui
agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, fatta salva  la  tenuta  del  registro  di  cui
all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri  ai  fini
dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (5) 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
emanate le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del  presente
articolo. 
  3-bis.  L'Agenzia  delle   entrate   mette   a   disposizione   dei
contribuenti  residenti  o  stabiliti  una   piattaforma   telematica
dedicata  alla  compensazione  di  crediti  e  debiti  derivanti   da
transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione  delle
amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  risultanti  da  fatture
elettroniche  emesse  ai  sensi  dell'articolo  1.  La  compensazione
effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti
dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo
IV  del  titolo  I  del  libro  quarto  del  codice  civile,  fino  a
concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna  delle
parti  aderenti  siano  in   corso   procedure   concorsuali   o   di
ristrutturazione del debito  omologate,  ovvero  piani  attestati  di
risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei  confronti
del debito originario insoluto si applicano comunque le  disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in  materia  di
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
916) che la presente  modifica  si  applica  alle  fatture  emesse  a
partire dal 1º gennaio 2019. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b))  che
"Fermo restando quanto previsto al comma  916,  le  disposizioni  dei
commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal  1º
luglio 2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori; 
  b) prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di
lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un'amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera  delle  imprese
si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
riportati nelle fatture emesse dall'impresa  capofila  nei  confronti
dell'amministrazione pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata  dal  D.L.  12  luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018,  n.
96, ha disposto (con l'art. 1, comma  917,  lettera  a))  che  "Fermo
restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei  commi  da
909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire  dal  1º  luglio
2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 23 ottobre 2018,  n.  119,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 17,  comma
2, lettera b)) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020: 
  [...] 
  b) all'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1. al comma 1, le parole  «compresi  coloro  che  hanno  esercitato
l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1,» sono soppresse; 
  2. al comma 2, dopo le parole «n. 633» sono aggiunte  le  seguenti:
«, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo  18,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»".