DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
vigente al 10/06/2023
Testo in vigore dal: 8-10-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 55 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: 
    a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61; 
    b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo  quanto
previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno  2002,  n.  108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172; 
    d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a  28,  da  33  a  45,
nonche' da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
    e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81; 
    f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero  alla
nullita' del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole
«e' fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge  4  novembre  2010,  n.
183; 
    g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto
disposto dall'articolo 47, comma 5; 
    h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28  giugno  2012,  n.
92; 
    i) l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge  n.  179  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012; 
    l) l'articolo 8-bis, comma  2,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro
conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento  di  periodi
di formazione in azienda gia' attivati; 
    m) le disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   non   espressamente   richiamate,   che   siano
incompatibili con la disciplina da esso introdotta. 
  2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 e' abrogato
dal 1° gennaio 2017. 
  ((2-bis. I contratti di apprendistato per la  qualifica  e  per  il
diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati  fino
ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia  conseguito
la qualifica o il diploma professionale.)) 
  3. Sino all'emanazione dei decreti  richiamati  dalle  disposizioni
del   presente   decreto   legislativo,   trovano   applicazione   le
regolamentazioni vigenti.