DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 44 
 
                  Apprendistato professionalizzante 
 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per  il
conseguimento   di   una   qualificazione   professionale   ai   fini
contrattuali, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica  professionale,  conseguita  ai
sensi del decreto legislativo  n.  226  del  2005,  il  contratto  di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'. La qualificazione professionale al  cui
conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle  parti
del contratto sulla base dei profili o  qualificazioni  professionali
previsti per il settore di riferimento dai sistemi  di  inquadramento
del  personale  di  cui  ai  contratti  collettivi  stipulati   dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale. ((34)) 
  2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi  nazionali
di lavoro stipulati  dalle  associazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del
tipo  di  qualificazione  professionale  ai  fini   contrattuali   da
conseguire, la durata e le modalita' di erogazione  della  formazione
per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali  e
specialistiche,  nonche'  la  durata  anche  minima  del  periodo  di
apprendistato, che non puo' essere superiore a tre anni ovvero cinque
per i profili professionali caratterizzanti la figura  dell'artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. 
  3. La formazione  di  tipo  professionalizzante,  svolta  sotto  la
responsabilita' del datore di lavoro, e' integrata, nei limiti  delle
risorse annualmente disponibili, dalla  offerta  formativa  pubblica,
interna o esterna alla  azienda,  finalizzata  alla  acquisizione  di
competenze di  base  e  trasversali  per  un  monte  complessivo  non
superiore a centoventi ore per la durata del triennio e  disciplinata
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  sentite
le parti sociali  e  tenuto  conto  del  titolo  di  studio  e  delle
competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro,
entro quarantacinque giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione
del  rapporto,  effettuata   ai   sensi   dell'articolo   9-bis   del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  le  modalita'  di  svolgimento
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori  di
lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili,
ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano in data 20 febbraio 2014. 
  4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
associazioni di categoria dei  datori  di  lavoro  possono  definire,
anche  nell'ambito  della  bilateralita',   le   modalita'   per   il
riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 
  5. Per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attivita'  in
cicli  stagionali,  i  contratti  collettivi  nazionali   di   lavoro
stipulati  dalle   associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  possono  prevedere  specifiche
modalita' di svolgimento del  contratto  di  apprendistato,  anche  a
tempo determinato. La  previsione  di  cui  al  primo  periodo  trova
applicazione altresi' nell'ambito delle attivita' in cicli stagionali
che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
154)   che   "Per   le   societa'   e   le   associazioni    sportive
professionistiche che assumono lavoratori sportivi con  contratto  di
apprendistato professionalizzante il limite massimo di  eta'  di  cui
all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, e' ridotto a 23 anni".