DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 5-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
              Apposizione del termine e durata massima 
 
  1. Al contratto  di  lavoro  subordinato  puo'  essere  apposto  un
termine di durata non superiore a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
    ((a)  nei  casi  previsti  dai  contratti   collettivi   di   cui
all'articolo 51; 
    b) in assenza delle  previsioni  di  cui  alla  lettera  a),  nei
contratti collettivi applicati in azienda, e  comunque  entro  il  30
aprile  2024,  per  esigenze  di  natura  tecnica,  organizzativa   o
produttiva individuate dalle parti; 
    b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.)) 
  1.1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48)). 
  1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata  superiore
a dodici mesi in assenza delle condizioni  di  cui  al  comma  1,  il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla  data
di superamento del termine di dodici mesi. (10) (11) 
  2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi,  e
con l'eccezione delle attivita' stagionali di  cui  all'articolo  21,
comma 2, la  durata  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, conclusi per lo  svolgimento
di mansioni di pari livello e categoria  legale  e  indipendentemente
dai periodi di interruzione tra un  contratto  e  l'altro,  non  puo'
superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo  si
tiene altresi' conto  dei  periodi  di  missione  aventi  ad  oggetto
mansioni di pari livello e categoria legale, svolti  tra  i  medesimi
soggetti,  nell'ambito  di  somministrazioni  di   lavoro   a   tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro  mesi  sia  superato,
per effetto di un unico contratto o di una successione di  contratti,
il contratto si trasforma in contratto a  tempo  indeterminato  dalla
data di tale superamento. (10) (11) 
  3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo
determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima  di  dodici
mesi, puo' essere stipulato  presso  la  direzione  territoriale  del
lavoro competente per territorio. In caso di mancato  rispetto  della
descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso  si  trasforma  in  contratto  a  tempo
indeterminato dalla data della stipulazione. 
  4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a
dodici giorni, l'apposizione del termine al  contratto  e'  priva  di
effetto se non risulta da atto scritto,  una  copia  del  quale  deve
essere consegnata dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque
giorni  lavorativi  dall'inizio  della  prestazione.  L'atto  scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga  dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi. (10) (11) 
  5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo  determinato,
nonche'   le   rappresentanze   sindacali   aziendali    ovvero    la
rappresentanza sindacale unitaria,  circa  i  posti  vacanti  che  si
rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita'  definite  dai
contratti collettivi. 
  ((5-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  non  si  applicano  ai
contratti  stipulati  dalle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  ai
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati  dalle  universita'
private, incluse le filiazioni  di  universita'  straniere,  istituti
pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la  ricerca  e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati  a
svolgere  attivita'  di  insegnamento,  di  ricerca   scientifica   o
tecnologica,   di   trasferimento   di    know-how,    di    supporto
all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento
e direzione della  stessa,  ai  quali  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.)) 
                                                                  (5) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali,
di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, da bandire entro il 31  dicembre  2018  e  i  cui  requisiti  di
partecipazione devono essere posseduti  dal  personale  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto,  il  termine  di  scadenza  dei  contratti  del
personale in servizio a tempo determinato,  fissato  al  31  dicembre
2017, e' prorogato,  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente  sul
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da  19  a
29  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  fino  alla
conclusione delle medesime procedure  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche' ai rinnovi e alle  proroghe  contrattuali  successivi  al  31
ottobre 2018"; 
  - (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui  al  presente
articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano
ai contratti stipulati  dalle  pubbliche  amministrazioni,  ai  quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto"; 
  -  (con  l'art.  2,  comma  1-ter)  che  "Le  condizioni   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81, come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  del
presente   decreto,   nel   caso   di   ricorso   al   contratto   di
somministrazione   di    lavoro,    si    applicano    esclusivamente
all'utilizzatore". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dalla L. 30  dicembre  2018,
n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le  disposizioni  di
cui al presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 2 e  3,
non   si   applicano   ai   contratti   stipulati   dalle   pubbliche
amministrazioni nonche' ai contratti di lavoro  a  tempo  determinato
stipulati  dalle  universita'  private,  incluse  le  filiazioni   di
universita'  straniere,  istituti  pubblici  di   ricerca,   societa'
pubbliche che promuovono  la  ricerca  e  l'innovazione  ovvero  enti
privati di ricerca e lavoratori  chiamati  a  svolgere  attivita'  di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di  trasferimento
di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica  alla
stessa  o  di  coordinamento  e  direzione  della  stessa,  ai  quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto".