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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 71

Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (15G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2021)
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Testo in vigore dal:  15-12-2021
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Art. 11

Rilascio e registrazione dei certificati
1. Per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea,
((iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione,))
devono:
a) possedere età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato di competenza e dei certificati di addestramento nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e ;
c) aver effettuato servizio di navigazione e le attività di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW, come rese attuative con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 123 del codice della navigazione;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW
((con le modalità stabilite con provvedimento delle autorità competenti di cui all'articolo 3))
.
2. Per il rilascio dei certificati di addestramento da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 5, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono l'esame teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi definiti con decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto disciplina:
a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento;
b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi;
c) le procedure di accreditamento delle strutture di cui all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di qualità;
d) l'istituzione di appositi registri dei certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente;
e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza quinquennale, prevedendo validità quinquennale per i certificati rilasciati.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le modalità di conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi del comma 3.
5. Per il rilascio dei certificati da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 6, i lavoratori marittimi possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW.
6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il registro, anche elettronico, dei certificati di competenza rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati:
a) il numero progressivo;
b) le generalità del titolare;
c) il codice fiscale del titolare;
d) la data del rilascio;
e) l'abilitazione;
f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
g) la scadenza, se prevista;
h) il rinnovo, se previsto;
i) eventuali limitazioni;
l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;
m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17
((che, ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero))
.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano le informazioni concernenti i certificati di competenza, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annualmente comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di competenza nonché, su base volontaria, sui certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della Convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente ad uso degli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche strategiche.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalità, le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.