DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-5-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
 
 
                     Rappresentante autorizzato 
 
  1. Il produttore avente  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea puo', in deroga quanto disposto  all'articolo  4,
comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto
un  rappresentante  autorizzato,  inteso   come   persona   giuridica
stabilita sul territorio italiano o persona fisica,  in  qualita'  di
legale  rappresentante  di  una  societa'  stabilita  nel  territorio
italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul
produttore, ai sensi della presente decreto legislativo. 
  2. Il produttore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero
4), stabilito nel territorio nazionale, il  quale  vende  AEE  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea nel quale  non  e'  stabilito,
((deve  designare,   con   mandato   scritto,))   un   rappresentante
autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento  degli
obblighi ricadenti sul produttore ai  sensi  della  disciplina  dello
Stato in cui e' effettuata la vendita.