DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (14G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 20-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
 
                    Limiti ai poteri di controllo 
 
  1. Nel caso  di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,
direttamente  ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che   presta
l'assistenza fiscale, ovvero mediante  CAF  o  professionista,  senza
modifiche, non si effettua il controllo  formale  sui  dati  relativi
agli oneri indicati  nella  dichiarazione  precompilata  forniti  dai
soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali  dati  resta  fermo  il
controllo della sussistenza delle  condizioni  soggettive  che  danno
diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. (16) 
  2. Nel  caso  di  presentazione,  direttamente  ovvero  tramite  il
sostituto  d'imposta   che   presta   l'assistenza   fiscale,   della
dichiarazione  precompilata  con   modifiche   che   incidono   sulla
determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le  esclusioni
dal controllo di cui al  comma  1,  ((...))  ad  eccezione  dei  dati
relativi agli  oneri,  forniti  da  soggetti  terzi,  indicati  nella
dichiarazione  precompilata,  che  non  risultano   modificati.   Con
riferimento agli oneri  forniti  dai  soggetti  terzi  che  risultano
modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia  delle
entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti  che
hanno determinato la modifica. ((16)) 
  3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,  con
modifiche, effettuata mediante CAF  o  professionista,  il  controllo
formale e' effettuato nei confronti del  CAF  o  del  professionista,
anche con  riferimento  ai  dati  relativi  agli  oneri,  forniti  da
soggetti terzi,  indicati  nella  dichiarazione  precompilata,  fermo
restando a  carico  del  contribuente  il  pagamento  delle  maggiori
imposte e degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle
condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle  detrazioni,   alle
deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'  effettuato  nei  confronti  del
contribuente.  ((Nel  caso  di  presentazione   della   dichiarazione
precompilata,  con  modifiche,  mediante  CAF  o  professionista,  il
controllo formale non e' effettuato sui dati  delle  spese  sanitarie
che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata
e non e' richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del
controllo il CAF o  il  professionista  verifica,  prendendo  visione
della documentazione  esibita  dal  contribuente,  la  corrispondenza
delle  spese  sanitarie  con  gli  importi  aggregati  in  base  alle
tipologie  di  spesa  utilizzati   per   la   predisposizione   della
dichiarazione precompilata. In caso di difformita',  l'Agenzia  delle
entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti
di   spesa   che   non   risultano   indicati   nella   dichiarazione
precompilata)). ((16)) 
  3-bis. Nel caso di presentazione della  dichiarazione  direttamente
ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che  presta   l'assistenza
fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione  precompilata  che
incidono sulla  determinazione  del  reddito  o  dell'imposta  e  che
presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati  con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle   entrate   ovvero
determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,  l'Agenzia
delle  entrate  puo'  effettuare   controlli   preventivi,   in   via
automatizzata    o    mediante    verifica    della    documentazione
giustificativa, entro  quattro  mesi  dal  termine  previsto  per  la
trasmissione   della   dichiarazione,   ovvero   dalla   data   della
trasmissione, se questa e' successiva a detto  termine.  Il  rimborso
che risulta  spettante  al  termine  delle  operazioni  di  controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre  il  sesto
mese  successivo  al  termine  previsto  per  la  trasmissione  della
dichiarazione, ovvero dalla data della  trasmissione,  se  questa  e'
successiva a detto termine. Restano fermi  i  controlli  previsti  in
materia di imposte sui redditi. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che  le
presenti  modifiche  "si  applicano  a  partire  dalle  dichiarazioni
relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".