DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 29-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
 
          Misurazione e fatturazione dei consumi energetici 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater  dell'articolo  1
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e  da  altri
provvedimenti normativi e di regolazione gia'  adottati  in  materia,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  ed  il  sistema  idrico,
previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica  ed
economica, anche in  relazione  ai  risparmi  energetici  potenziali,
individua le modalita' con cui le imprese distributrici, in  qualita'
di esercenti l'attivita' di misura: 
    a) forniscono ai  clienti  finali  di  energia  elettrica  e  gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed  acqua  calda  per
uso domestico contatori di fornitura che riflettono con precisione il
consumo effettivo e forniscono informazioni sul  tempo  effettivo  di
utilizzo dell'energia e sulle relative fasce temporali; 
    b) forniscono ai  clienti  finali  di  energia  elettrica  e  gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed  acqua  calda  per
uso domestico contatori di fornitura  di  cui  alla  lettera  a),  in
sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi  allacci
in nuovi edifici o a seguito  di  importanti  ristrutturazioni,  come
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto  per
quanto riguarda il settore elettrico  e  del  gas  naturale  e  entro
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il  settore
del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua  calda
per uso domestico. 
  3. Fatto salvo quanto gia'  previsto  dal  decreto  legislativo  1°
giugno  2011,  n.  93  e  nella   prospettiva   di   un   progressivo
miglioramento  delle   prestazioni   dei   sistemi   di   misurazione
intelligenti e dei contatori intelligenti,  introdotti  conformemente
alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine  di  renderli  sempre
piu' aderenti alle  esigenze  del  cliente  finale,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema  idrico,  con  uno  o  piu'
provvedimenti da adottare  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  tenuto  conto  dei  relativi
standard internazionali e  delle  raccomandazioni  della  Commissione
europea,  predispone  le  specifiche  abilitanti   dei   sistemi   di
misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in  qualita'
di esercenti  l'attivita'  di  misura  sono  tenuti  ad  uniformarsi,
affinche': 
    a) i sistemi di misurazione intelligenti  forniscano  ai  clienti
finali informazioni sulla fatturazione precise,  basate  sul  consumo
effettivo e sulle  fasce  temporali  di  utilizzo  dell'energia.  Gli
obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti  finali
siano pienamente considerati nella  definizione  delle  funzionalita'
minime dei contatori e  degli  obblighi  imposti  agli  operatori  di
mercato; 
    b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la  sicurezza  nella
comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento
della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione,  in
conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilita' degli esercenti  dell'attivita'  di
misura previste dalla normativa vigente,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico  assicura  il  trattamento  dei
dati storici di proprieta' del  cliente  finale  attraverso  apposite
strutture  indipendenti  rispetto  agli  operatori  di  mercato,   ai
distributori e ad ogni altro  soggetto,  anche  cliente  finale,  con
interessi specifici nel settore energetico o in potenziale  conflitto
di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di
efficienza e semplificazione; 
    c) nel caso dell'energia elettrica e  su  richiesta  del  cliente
finale, i contatori di fornitura siano in grado di tenere conto anche
dell'energia elettrica immessa nella rete  direttamente  dal  cliente
finale; 
    d) nel caso in cui il cliente finale  lo  richieda,  i  dati  del
contatore di fornitura  relativi  all'immissione  e  al  prelievo  di
energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua  richiesta
formale, a disposizione di un soggetto terzo  univocamente  designato
che agisce a suo nome, in un  formato  facilmente  comprensibile  che
possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili; 
    e) siano adeguatamente considerate le funzionalita' necessarie ai
fini di quanto previsto all'articolo 11. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
provvede affinche' gli esercenti  l'attivita'  di  misura  assicurino
che, sin dal momento dell'installazione dei contatori di fornitura, i
clienti finali ottengano informazioni adeguate con  riferimento  alla
lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico. 
  5. Per favorire il contenimento dei consumi  energetici  attraverso
la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unita' immobiliare e  la
suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime: 
    a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura  di
acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite
allacciamento   ad   una   rete    di    teleriscaldamento    o    di
teleraffrescamento,  o  tramite  una   fonte   di   riscaldamento   o
raffreddamento centralizzata, e' obbligatoria,  entro  il  30  giugno
2017, l'installazione, a cura degli esercenti l'attivita' di  misura,
di un contatore di fornitura in corrispondenza dello  scambiatore  di
calore  di  collegamento  alla  rete  o  del   punto   di   fornitura
dell'edificio o del condominio; 
    b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da  una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da  una  rete
di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura  centralizzato  che
alimenta una pluralita' di edifici, e'  obbligatoria  l'installazione
entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di  sotto-contatori
per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento  o  di
acqua calda per ciascuna unita' immobiliare, nella misura in cui  sia
tecnicamente  possibile,   efficiente   in   termini   di   costi   e
proporzionato   rispetto   ai   risparmi    energetici    potenziali.
L'efficienza in termini di costi puo' essere valutata con riferimento
alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di
impossibilita' tecnica alla installazione  dei  suddetti  sistemi  di
contabilizzazione  o  di  inefficienza  in   termini   di   costi   e
sproporzione  rispetto  ai  risparmi  energetici  potenziali,  devono
essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o  del
tecnico abilitato; 
    c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia  tecnicamente
possibile o non sia efficiente in termini di  costi  e  proporzionato
rispetto  ai  risparmi  energetici  potenziali,  per  la  misura  del
riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti  di  cui  alla
lettera  b),  all'installazione  di  sistemi  di  termoregolazione  e
contabilizzazione del calore individuali per quantificare il  consumo
di  calore  in  corrispondenza  a  ciascun  corpo   scaldante   posto
all'interno delle unita' immobiliari dei condomini  o  degli  edifici
polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo
che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente  in
termini di costi con  riferimento  alla  metodologia  indicata  nella
norma UNI EN 15459 ((. Eventuali casi di inefficienza in  termini  di
costi e sproporzione  rispetto  ai  risparmi  energetici  potenziali,
devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista
o del tecnico abilitato;)); 
    ((d)  quando  i  condomini  o  gli  edifici  polifunzionali  sono
alimentati da teleriscaldamento o  teleraffreddamento  o  da  sistemi
comuni  di  riscaldamento   o   raffreddamento,   per   la   corretta
suddivisione delle  spese  connesse  al  consumo  di  calore  per  il
riscaldamento, il raffreddamento delle  unita'  immobiliari  e  delle
aree comuni, nonche' per l'uso  di  acqua  calda  per  il  fabbisogno
domestico, se prodotta in modo centralizzato,  l'importo  complessivo
e' suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il
50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In
tal caso gli importi rimanenti possono  essere  ripartiti,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri  quadri
o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E'  fatta
salva la possibilita',  per  la  prima  stagione  termica  successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente  comma,  che  la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le
disposizioni di  cui  alla  presente  lettera  sono  facoltative  nei
condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente   disposizione   si   sia   gia'   provveduto
all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e  si  sia
gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese.)) 
  ((5-bis. Ferme restando le condizioni di  fattibilita'  tecnica  ed
efficienza  in  termini  di  costi,  i  contatori  di  fornitura,   i
sotto-contatori  o  i  sistemi  di   contabilizzazione   del   calore
individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre
2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio
2027, tutti i predetti sistemi sono  dotati  di  dispositivi  che  ne
permettono la lettura da remoto. 
  5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono
essere derogati nel caso di  condomini  di  nuova  costruzione  o  di
edifici polifunzionali di nuova costruzione. 
  5-quater.  Al  fine  di  informare   gli   utenti   riguardo   alla
ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica  volontari
e involontari  di  cui  al  comma  5,  lettera  d),  con  particolare
riferimento  ai  casi  in  cui  siano  comprovate,  tramite  apposita
relazione tecnica asseverata, differenze di  fabbisogno  termico  per
metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti  il  condominio  o
l'edificio polifunzionale superiori al 50 per  cento,  l'ENEA,  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sottopone al Ministero  dello  sviluppo  economico  una
guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in  relazione
ai fattori quali, a titolo  non  esaustivo,  la  zona  climatica,  le
prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.)) 
  6. Fatti salvi i provvedimenti  normativi  e  di  regolazione  gia'
adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed
il sistema idrico, con uno o piu'  provvedimenti  da  adottare  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
individua le modalita' con cui, se tecnicamente possibile: 
    a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di  vendita  di
energia  elettrica  e  di  gas  naturale  al  dettaglio   provvedono,
affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni  sulle  fatture
emesse siano precise e fondate  sul  consumo  effettivo  di  energia,
secondo le seguenti modalita': 
      1) per consentire al cliente  finale  di  regolare  il  proprio
consumo di energia, la fatturazione  deve  avvenire  sulla  base  del
consumo effettivo almeno con cadenza annuale; 
      ((2) le informazioni  sulla  fatturazione  sono  comunicate  al
cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito; 
      2-bis) e'  garantita  al  cliente  finale  la  possibilita'  di
accedere gratuitamente e agevolmente alle  informazioni  relative  ai
propri consumi;)) 
      3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto  anche
con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti  finali,
in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei  propri  consumi
direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in  cui
siano installati contatori non abilitati alla trasmissione  dei  dati
per via telematica; 
      4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione
si basa sul consumo  stimato  o  un  importo  forfettario  unicamente
qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio
contatore per un determinato periodo di fatturazione; 
      5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  ed  il  sistema
idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e  2)  il  gas
utilizzato solo ai fini di cottura. 
    b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di  vendita  di
energia elettrica e di gas naturale al dettaglio,  nel  caso  in  cui
siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE,  provvedono  affinche'  i  clienti  finali   abbiano   la
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni complementari sui
consumi storici che consentano loro di effettuare controlli  autonomi
dettagliati.  Le  informazioni  complementari  sui  consumi   storici
comprendono almeno: 
      1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni  precedenti  o
al periodo trascorso  dall'inizio  del  contratto  di  fornitura,  se
inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli  per  i  quali
sono state fornite informazioni sulla fatturazione; 
      2) dati dettagliati corrispondenti al  tempo  di  utilizzazione
per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi  disponibili  al
cliente finale via internet o mediante  l'interfaccia  del  contatore
per un periodo che include almeno i  24  mesi  precedenti  o  per  il
periodo  trascorso  dall'inizio  del  contratto  di   fornitura,   se
inferiore. 
    ((b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore  per
riscaldamento,  raffreddamento  e  acqua  calda  sanitaria  per   uso
domestico provvedono affinche' siano rispettati i requisiti minimi in
materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato
9.)) 
  7. Fatti salvi i provvedimenti  normativi  e  di  regolazione  gia'
adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed
il sistema idrico, con uno o piu'  provvedimenti  da  adottare  entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
individua le modalita' con cui le societa' di vendita di  energia  al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i  contatori  intelligenti
di cui alle direttive 2009/72/CE  e  2009/73/CE  siano  installati  o
meno, provvedono affinche': 
    a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative
alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti  finali
siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un
fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso; 
    b)  ai  clienti  finali  sia  offerta   l'opzione   di   ricevere
informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica  e  sia
fornita, su richiesta, una spiegazione  chiara  e  comprensibile  sul
modo in cui la loro fattura e' stata compilata,  soprattutto  qualora
le fatture non siano basate sul consumo effettivo; 
    c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti  finali
le seguenti informazioni minime per presentare un  resoconto  globale
dei costi energetici attuali: 
      1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; 
      2) confronti tra il consumo  attuale  di  energia  del  cliente
finale e  il  consumo  nello  stesso  periodo  dell'anno  precedente,
preferibilmente sotto forma di grafico; 
      3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei
consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi,  compresi
i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle  misure
di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  disponibili,  profili
comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia; 
  c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali
e fatture ai clienti  finali,  nonche'  nei  siti  web  destinati  ai
clienti individuali, i distributori  di  energia  o  le  societa'  di
vendita di  energia  includono  un  elenco  di  recapiti  dei  centri
indipendenti di  assistenza  ai  consumatori  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i  relativi  indirizzi
internet, dove i clienti possono  ottenere  informazioni  e  consigli
sulle  misure   di   efficienza   energetica   disponibili,   profili
comparativi sui loro consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche
sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al  fine  di  ridurre  il
consumo  energetico  delle  stesse.  Tale   elenco   e'   predisposto
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico
entro 30 giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  ed  e'
aggiornato, se del caso, con cadenza annuale; 
    d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture,
informazioni aggiuntive, distinte ((dalle richieste))  di  pagamento,
per consentire  la  valutazione  globale  dei  consumi  energetici  e
vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi; 
    e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano  fornite
ai  consumatori,  su  richiesta,  tempestivamente  e  in  un  formato
facilmente comprensibile che consenta ai consumatori  di  confrontare
offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed
il sistema idrico valuta le modalita' piu'  opportune  per  garantire
che i clienti finali accedano a confronti  tra  i  propri  consumi  e
quelli di un cliente finale  medio  o  di  riferimento  della  stessa
categoria d'utenza. 
  8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
assicura che non siano applicati specifici corrispettivi  ai  clienti
finali per la  ricezione  delle  fatture,  delle  informazioni  sulla
fatturazione e per  l'accesso  ai  dati  relativi  ai  loro  consumi.
((L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico
assicura,  altresi',  che  le  societa'  di  vendita  di  energia  al
dettaglio non ostacolino i  consumatori  nel  passaggio  a  un  altro
fornitore.)) Nello svolgimento dei  compiti  ad  essa  assegnati  dal
presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita' e  di
costi, la stessa Autorita'  si  avvale  ove  necessario  del  Sistema
Informativo  Integrato  (SII)   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati  degli  incentivi
di  cui  all'articolo  15-bis  del  decreto-legge  n.  63  del  2013,
convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90. 
  ((8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in  cui  sono
installati  i  contatori  di  fornitura,  i   sotto-contatori   o   i
contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le  informazioni  sulla
fatturazione e sul consumo sono  affidabili,  precise  e  basate  sul
consumo effettivo o sulla lettura  del  contabilizzatore  di  calore,
conformemente ai punti 1  e  2  dell'allegato  9.  Tale  obbligo,  ad
eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore,
puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica
da parte degli utenti, in base al quale questi  ultimi  comunicano  i
dati dei propri consumi: in tal caso  la  fatturazione  si  basa  sul
consumo stimato esclusivamente nel caso in  cui  l'utente  non  abbia
provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.)) 
  ((8-ter. Nei casi di cui  al  comma  8-bis,  i  responsabili  della
fatturazione dei consumi, quali gli amministratori  di  condominio  o
altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche': 
    1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione  energetica
e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di  calore
degli utenti siano rese  disponibili,  su  richiesta  formale,  a  un
fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso; 
    2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla
fatturazione e le bollette in via elettronica; 
    3)  insieme  alla  fattura  siano  fornite  a  tutti  gli  utenti
informazioni chiare e comprensibili in conformita'  dell'allegato  9,
punto 3; 
    4)  le  informazioni  sulla  fatturazione   dei   consumi   siano
comunicate  all'utente  a  titolo  gratuito,   ad   eccezione   della
ripartizione  dei  costi  in  relazione  al  consumo  individuale  di
riscaldamento, raffreddamento e acqua calda  per  uso  domestico  nei
condomini  e  negli  edifici  polifunzionali  ove  siano   installati
sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza
scopo di lucro; 
    5)  sia  garantita  all'utente  la   possibilita'   di   accedere
gratuitamente e agevolmente  alle  informazioni  relative  ai  propri
consumi; 
    6)  sia  promossa  la  sicurezza  informatica  e  assicurata   la
riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla
normativa, anche europea. 
  8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento  delle  attivita'  di
cui  al  comma  8-ter,  e  concernenti   la   contabilizzazione,   la
ripartizione e il  calcolo  del  consumo  individuale  effettivo  nei
condomini e negli edifici polifunzionali,  possono  essere  fatturati
agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al  fine
di garantire la ragionevolezza dei costi di  cui  al  presente  comma
l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  pubblica  un
rapporto contenente un'analisi  del  mercato  e  dei  costi  di  tali
servizi  a  livello  nazionale,  se  del  caso  suddiviso  per   aree
geografiche.))