DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 29-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto,  fatte  salve  le  abrogazioni
previste all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  si  applicano  le
definizioni di cui: 
    a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115
e successive modificazioni; 
    b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20
e successive modificazioni; 
    c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modificazioni; 
    ((d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;)) 
    d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
  2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
    a) Accredia:  organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento,
designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  20  del  26
gennaio 2010; 
    a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi  che,  su  richiesta,
accorpa una pluralita' di unita' di  consumo,  ovvero  di  unita'  di
consumo e di unita' di produzione, per venderli o  metterli  all'asta
in mercati organizzati dell'energia; 
    b) ammodernamento sostanziale di un impianto:  un  ammodernamento
il cui costo di  investimento  e'  superiore  al  50%  dei  costi  di
investimento di una nuova analoga unita'; 
    b-bis)  audit  energetico  o   diagnosi   energetica:   procedura
sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo
di consumo energetico di un edificio o  gruppo  di  edifici,  di  una
attivita' o impianto industriale o commerciale o di servizi  pubblici
o privati, a individuare e quantificare le opportunita' di  risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito  ai
risultati; 
    ((c) esperto  in  Gestione  dell'energia  (EGE):  persona  fisica
certificata secondo la norma UNI CEI 11339  rilasciata  da  organismo
accreditato che, tra l'altro, esegue  diagnosi  energetiche  conformi
alle norme UNI CEI EN 16247; 
    c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE
per  le  attivita'  previste  dal  presente  decreto   in   relazione
all'esecuzione di diagnosi energetiche;)) 
    d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; 
    d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche  sotto
forma di vettore energetico, per uso proprio; 
    e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda
coperta degli immobili e la superficie del terreno di un  determinato
territorio; 
    f) condominio: edificio con almeno  due  unita'  immobiliari,  di
proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari
delle parti comuni; 
    g)  consumo  di  energia  finale:  tutta  l'energia  fornita  per
l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con
esclusione  delle   forniture   al   settore   della   trasformazione
dell'energia e alle industrie energetiche stesse; 
    h) consumo di energia  primaria:  il  consumo  interno  lordo  di
energia, ad esclusione degli usi non energetici; 
    i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia
consegnata. Il contatore di fornitura puo'  essere  individuale,  nel
caso in cui  misuri  il  consumo  di  energia  della  singola  unita'
immobiliare, o condominiale, nel caso in cui  misuri  l'energia,  con
l'esclusione di quella elettrica,  consumata  da  una  pluralita'  di
unita' immobiliari, come nel caso di un condominio o di  un  edificio
polifunzionale; 
    l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2016, N. 141; 
    m) conto termico: sistema di incentivazione della  produzione  di
energia termica da fonti  rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza
energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio
2013; 
    n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica
(EPC): accordo contrattuale  tra  il  beneficiario  o  chi  per  esso
esercita il  potere  negoziale  e  il  fornitore  di  una  misura  di
miglioramento dell'efficienza  energetica,  verificata  e  monitorata
durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori,
forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione  del  livello
di     miglioramento     dell'efficienza     energetica     stabilito
contrattualmente  o  di  altri  criteri  di  prestazione   energetica
concordati, quali i risparmi finanziari; 
    o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per
categorie  di   prodotto,   adottati   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; 
    p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi  e
occupato da almeno due soggetti che  devono  ripartire  tra  loro  la
fattura dell'energia acquistata; 
    q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e
lo sviluppo economico sostenibile; 
    r) energia termica: calore per riscaldamento e/o  raffreddamento,
sia per uso industriale che civile; 
    s) energia: tutte le forme di prodotti energetici,  combustibili,
energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica  o  qualsiasi
altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio  del  22
ottobre 2008; 
    t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale: soggetto che
eroga l'attivita' di misura di  cui  all'articolo  4,  comma17  della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico n. 11 del 2007, e successive modificazioni; 
    u)  esercente  l'attivita'  di  misura  dell'energia   elettrica:
soggetto che eroga l'attivita'  di  misura  di  cui  all'articolo  4,
comma6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e successive modificazioni; 
    ((v) grande impresa: ogni  entita',  a  prescindere  dalla  forma
giuridica, che  eserciti  un'attivita'  economica  con  piu'  di  250
occupati e con un fatturato annuo che superi i 50  milioni  di  euro,
oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i
cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri
e  i  principi  stabiliti  dalla  raccomandazione  2003/362/CE  della
Commissione europea del 6 maggio 2003;)) 
    z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
    aa) immobili della pubblica amministrazione centrale:  edifici  o
parti  di  edifici  di  proprieta'  della  pubblica   amministrazione
centrale, e da essa occupati; 
    bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico  o  virtuale
che permette la comunicazione fra due o piu' entita' di tipo diverso; 
    cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI:  impresa
che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non  supera  i
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i  43
milioni di euro. Per le imprese per le quali non e'  stato  approvato
il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla  tenuta
della contabilita' ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le
quali non e' stata presentata la  prima  dichiarazione  dei  redditi,
sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale
dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data; 
    dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica  (PAEE):
documento  redatto  ai  sensi  dell'articolo  17  che  individua  gli
orientamenti nazionali  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; 
    ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi
nel  settore  della  pubblica  amministrazione   (PAN   GPP):   Piano
predisposto ai sensi dell'articolo 1,  comma  1126,  della  legge  27
dicembre  2006  n.  296,  e  approvato  con  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello  sviluppo
economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107
dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  10  aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013; 
    ((ee-bis) Piano nazionale integrato  per  l'energia  e  il  clima
(PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da
7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato  alla  Commissione
europea;)) 
    ((ff) pubblica amministrazione centrale: le autorita' governative
centrali di cui all'allegato III del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, nonche' gli organi costituzionali;)) 
    gg)   rete   di   teleriscaldamento   e   teleraffreddamento   (o
teleraffrescamento):   qualsiasi    infrastruttura    di    trasporto
dell'energia termica da una o piu'  fonti  di  produzione  verso  una
pluralita'  di  edifici   o   siti   di   utilizzazione,   realizzata
prevalentemente  su  suolo  pubblico,  finalizzata  a  consentire   a
chiunque interessato, nei  limiti  consentiti  dall'estensione  della
rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia
termica per il  riscaldamento  o  il  raffreddamento  di  spazi,  per
processi di lavorazione e per la copertura del  fabbisogno  di  acqua
calda sanitaria; 
    hh) ripartizione regionale  della  quota  minima  di  energia  da
produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing):  suddivisione
tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia
rinnovabile di cui al  decreto  15  marzo  2012  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78  del  2  aprile
2012; 
    ii) riscaldamento  e  raffreddamento  efficienti:  un'opzione  di
riscaldamento e  raffreddamento  che,  rispetto  a  uno  scenario  di
riferimento che rispecchia le condizioni  abituali,  riduce  in  modo
misurabile l'apporto di energia  primaria  necessaria  per  rifornire
un'unita'  di  energia  erogata   nell'ambito   di   una   pertinente
delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come
valutato nell'analisi costi-benefici  di  cui  al  presente  decreto,
tenendo   conto   dell'energia   richiesta   per   l'estrazione,   la
conversione, il trasporto e la distribuzione; 
    ll)  riscaldamento  e  raffreddamento   individuali   efficienti:
un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento
che, rispetto al teleriscaldamento e  teleraffreddamento  efficienti,
riduce  in  modo  misurabile  l'apporto  di  energia   primaria   non
rinnovabile necessaria per rifornire  un'unita'  di  energia  erogata
nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede  lo
stesso apporto  di  energia  primaria  non  rinnovabile  ma  a  costo
inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione,  la
conversione, il trasporto e la distribuzione; 
    mm) servizio energetico: la prestazione materiale,  l'utilita'  o
il vantaggio derivante dalla combinazione di energia  con  tecnologie
ovvero con operazioni che  utilizzano  efficacemente  l'energia,  che
possono includere le attivita' di  gestione,  di  manutenzione  e  di
controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui  fornitura
e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali
ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e
a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; 
    ((nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che  consente
la  misurazione  dell'energia  termica  o  frigorifera  fornita  alle
singole unita' immobiliari (utenze) servite da  un  impianto  termico
centralizzato o da teleriscaldamento o  teleraffreddamento,  ai  fini
della  proporzionale  suddivisione   delle   relative   spese.   Sono
ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi  atti  alla
contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi
di riscaldamento e i totalizzatori;)) 
    oo) sistema di gestione dell'energia:  insieme  di  elementi  che
interagiscono o sono  intercorrelati  all'interno  di  un  piano  che
stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta
a conseguirlo; 
    pp) sistema di misurazione intelligente: un  sistema  elettronico
in  grado  di  misurare  il  consumo  di  energia  fornendo  maggiori
informazioni  rispetto  ad  un  dispositivo   convenzionale,   e   di
trasmettere e ricevere dati utilizzando una  forma  di  comunicazione
elettronica; 
    qq) sistema di termoregolazione:  sistema  tecnico  che  consente
all'utente di regolare la  temperatura  desiderata,  entro  i  limiti
previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o
ambiente; 
    qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione
di quella elettrica, che e' posto a valle del contatore di  fornitura
di una pluralita' di unita' immobiliari per  la  misura  dei  consumi
individuali o di edifici, a loro volta formati da una  pluralita'  di
unita' immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia  consumata  dalla
singola unita' immobiliare o dal singolo edificio; 
    rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi  e
strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73
del 27 marzo 2013; 
    ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di  un
immobile o di parte di un immobile in cui l'energia e' utilizzata per
il condizionamento del clima degli ambienti interni; 
    tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di
teleriscaldamento  o  teleraffreddamento  che  usa,  in  alternativa,
almeno: 
    a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; 
    b) il 50 per cento di calore di scarto; 
    c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
    d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti; 
    uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep):  unita'  di  misura
dell'energia pari all'energia rilasciata  dalla  combustione  di  una
tonnellata  di  petrolio   grezzo,   il   cui   valore   e'   fissato
convenzionalmente pari a 41,86 GJ; 
    vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.