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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  12-4-2014

Art. 16

Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:
a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:
a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
b) le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. L'accordo ha validità triennale, è stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Si applica il comma 5 dell'articolo 15.
Note all'art. 16:
Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, si veda nelle note all'articolo 4.
La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, è citata nelle note all'articolo 2.