DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 10/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti  i  dati  sulla  contrattazione
                             collettiva 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano i riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e accordi collettivi  nazionali,  che  si
applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  ((dall'articolo  9-bis   e))
dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti  integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo  di  cui  all'articolo  40-bis,
comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  nonche'  le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello  stesso
articolo. La  relazione  illustrativa,  fra  l'altro,  evidenzia  gli
effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo
in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati,  anche
in relazione alle richieste dei cittadini.