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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 18/04/2024
  • Articoli

  • Principi generali
  • 1
  • 2

  • Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la
    pubblica amministrazione
  • 3

  • Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di
    diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
  • 4
  • 5

  • Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo
    politico
  • 6
  • 7
  • 8

  • Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
    negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto
    privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonchè
    lo svolgimento di attività professionale
  • 9
  • 10

  • Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
    negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di
    organi di indirizzo politico
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  • Vigilanza e sanzioni
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Norme finali e transitorie
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Testo in vigore dal:  4-5-2013

Art. 22

Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.
Note all'art. 22:
Si riporta il testo dell'articolo 54 della Costituzione:
«Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.».
Per il riferimento al citato articolo 97 della Costituzione, vedasi nelle note alle premesse.
Per il riferimento alla citata legge 20 luglio 2004, n. 215, vedasi nelle note all'articolo 6.