DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 05/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41 
 
 
            Trasparenza del servizio sanitario nazionale 
 
  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita' di  programmazione  e  fornitura  dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  1-bis. Le amministrazioni di cui al comma  1  pubblicano  altresi',
nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte  le  spese  e  a
tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,  bene
o servizio, e ne permettono la consultazione, in  forma  sintetica  e
aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari. 
  2.  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano  tutte   le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo,  nonche'   degli   incarichi   di   responsabile   di
dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i
bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative
procedure, gli atti di conferimento. 
  3. Alla dirigenza sanitaria di cui al  comma  2  si  applicano  gli
obblighi di pubblicazione  di  cui  all'articolo  15.  Per  attivita'
professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15,  si
intendono  anche  le  prestazioni  professionali  svolte  in   regime
intramurario. 
  4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle  strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati  gli  accordi
con esse intercorsi. 
  5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicita'
previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie. 
  6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste
di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa,  il  tempi
di attesa previsti e i tempi medi effettivi di  attesa  per  ciascuna
tipologia di prestazione erogata. ((Sono altresi' tenuti a pubblicare
nel proprio sito internet istituzionale i  bilanci  certificati  e  i
dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi  erogati  e
sull'attivita' medica svolta)).