DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 27/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
 
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e
  del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonche'
  dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del
bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni  dalla
loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e  a
quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare  la
piena accessibilita' e comprensibilita'. 
  1-bis.  Le   pubbliche   amministrazioni   pubblicano   e   rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i  dati
relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  ai  propri  bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che  ne  consenta
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo,   ai   sensi
dell'articolo 7, secondo uno schema tipo  e  modalita'  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  il  Piano  di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del  medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011.