DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 24/06/2016
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28 
 
 
Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e
                             provinciali 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
regioni, le province)) autonome di Trento e  Bolzano  e  le  province
pubblicano  i  rendiconti  di  cui  all'articolo  1,  comma  10,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a
ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli
atti e le relazioni degli organi di controllo. 
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzione
del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno.