DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 05/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il
  costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale
e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo  60,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del  quale
sono rappresentati i dati  relativi  alla  dotazione  organica  e  al
personale  effettivamente  in  servizio  e  al  relativo  costo,  con
l'indicazione della sua distribuzione tra  le  diverse  qualifiche  e
aree professionali, con particolare riguardo al  personale  assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzo
politico. 
  2.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle pubblicazioni  di  cui
al comma 1, evidenziano  separatamente,  i  dati  relativi  al  costo
complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato   in   servizio,
articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al
personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati
relativi ai tassi di assenza del personale  distinti  per  uffici  di
livello dirigenziale. 
  ((3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei
processi di mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti
interessati.)) ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art.  42,  comma
3) che "Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma  3-bis,
del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del
presente decreto, sono dovute anche per i processi  di  mobilita'  di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190."