DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 06/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 15-bis 
 
 
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi  conferiti  nelle
                      societa' controllate).)) 
 
  ((1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
societa' a controllo pubblico,  nonche'  le  societa'  in  regime  di
amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati  regolamentati  e   loro
controllate, pubblicano, entro  trenta  giorni  dal  conferimento  di
incarichi  di  collaborazione,   di   consulenza   o   di   incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni  successivi
alla loro cessazione, le seguenti informazioni: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
    d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  2.  La  pubblicazione  delle  informazioni  di  cui  al  comma   1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta.))