DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
 
            Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 
 
  1.  Ai  fini  della   piena   accessibilita'   delle   informazioni
pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  e'  collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui
interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente.  ((Al  fine  di  evitare
eventuali  duplicazioni,  la  suddetta  pubblicazione   puo'   essere
sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del  sito  in
cui  sono  presenti  i  relativi  dati,  informazioni  o   documenti,
assicurando la qualita' delle informazioni di cui  all'articolo  6.))
Le amministrazioni non possono  disporre  filtri  e  altre  soluzioni
tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare  ed
effettuare  ricerche  all'interno  della   sezione   «Amministrazione
trasparente». 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).