DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 22/03/2017
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
al: 31-3-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 37 
 
 
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti  i  contratti  pubblici  di
                  lavori, servizi e forniture). )) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9-bis  e  fermi
restando  gli  obblighi   di   pubblicita'   legale,   le   pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
    a) i dati previsti dall'articolo  1,  comma  32,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190; 
    b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione  ai  sensi
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui alla lettera a) si  intendono  assolti,  attraverso  l'invio  dei
medesimi dati alla banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, limitatamente alla parte lavori.))