DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 22/03/2017
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
al: 27-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
 
((Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari
                     di incarichi dirigenziali)) 
 
  1. Con riferimento ai titolari di incarichi  politici,  ((anche  se
non di carattere elettivo)), di livello statale regionale  e  locale,
((lo Stato, le regioni e gli  enti  locali  pubblicano))  i  seguenti
documenti ed informazioni: 
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della
durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
  b) il curriculum; 
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici; 
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti
pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo
corrisposti; 
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente
decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7. 
  ((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di  cui  al
comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione,  di
direzione  o  di  governo  comunque  denominati,  salvo   che   siano
attribuiti  a  titolo  gratuito,  e  per  i  titolari  di   incarichi
dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
procedure pubbliche di selezione. 
  1-ter. Ciascun dirigente  comunica  all'amministrazione  presso  la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti  a  carico
della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  a  quanto   previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 
  1-quater. Negli atti di conferimento di  incarichi  dirigenziali  e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi  di  trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata  comprensione  e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento  ai  dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia  in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei  suddetti
obiettivi   determina   responsabilita'   dirigenziale    ai    sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai  fini
del conferimento di successivi incarichi. 
  1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui  al  comma  1  si
applicano anche ai titolari di posizioni  organizzative  a  cui  sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei  casi  di  cui  all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  e  in  ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.  Per  gli  altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo  curriculum
vitae.)) 
  2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi  1
e  1-bis  entro  tre  mesi  dalla  elezione,  dalla  nomina   o   dal
conferimento  dell'incarico  e  per  i  tre  anni  successivi   dalla
cessazione  del  mandato  o  dell'incarico  dei  soggetti,  salve  le
informazioni  concernenti   la   situazione   patrimoniale   e,   ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e
documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))