DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. (12G0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2017)
Testo in vigore dal: 18-5-2012
                               Art. 9 

 
      Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei 

 
  1. Le politiche di reclutamento  del  personale  sono  valutate  in
relazione a: 
    a) la produzione scientifica dei  professori  e  dei  ricercatori
elaborata in data successiva alla presa di servizio  presso  l'ateneo
ovvero al passaggio a diverso  ruolo  o  fascia  nell'ateneo,  tenuto
conto delle specificita' delle rispettive aree disciplinari; 
    b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in  servizio
che  non  hanno  trascorso  l'intero  percorso  di  dottorato  e   di
post-dottorato, o, nel caso  delle  discipline  di  area  medica,  di
scuola di specializzazione,  nella  universita'  in  cui  sono  stati
reclutati come ricercatori; 
    c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; 
    d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso
l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari
e internazionali; 
    e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato
in termini  di  numerosita'  di  docenti  provenienti  dall'estero  o
chiamati dall'ateneo in qualita' di vincitori di progetti di  ricerca
finanziati dall'Unione Europea; 
    f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale  docente
e ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo anche tenuto  conto
degli indirizzi di cui all'articolo 4. 
  2. Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei
criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del  comma  1
sono stabiliti dall'ANVUR entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.