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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 249

Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. (13G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal:  10-2-2013

Art. 20

Procedure di emergenza
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e adottate le misure necessarie affinchè i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico predispone, anche su proposta dell'OCSIT, un piano di interventi da attuare in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento dove sono definite le misure organizzative atte a garantire l'attuazione dei piani in questione. Su richiesta, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea in merito al piano di interventi e alle relative disposizioni di natura organizzativa.
3. In caso di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte:
a) il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia, può disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtù di tale decisione. In questo caso, il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea in modo che possa convocare il Gruppo di coordinamento o consultare i membri di tale gruppo per via elettronica, allo scopo in particolare di valutare gli effetti di tale rilascio;
b) il Ministro dello sviluppo economico, nell'autorizzare il rilascio di cui alla lettera a), tiene conto delle eventuali raccomandazioni della Commissione europea adottate nel caso specifico.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, in mancanza di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, ma qualora nello Stato italiano si incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera, chiede la consultazione del Gruppo di coordinamento ai fini della verifica e successiva dichiarazione della Commissione europea di interruzione grave dell'approvvigionamento con eventuale autorizzazione al rilascio di tutte o parte delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
5. Il Ministro dello sviluppo economico può autorizzare il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche a un livello inferiore a quello obbligatorio stabilito dal presente decreto, nei volumi immediatamente necessari per una risposta iniziale in casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea dei quantitativi rilasciati ai fini della trasmissione di tale informazione ai membri del Gruppo di coordinamento.
6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, e quindi di autorizzazione a detenere temporaneamente scorte a livelli inferiori a quelli stabiliti dal presente decreto, è fatto obbligo di ricostituire le scorte in modo da raggiungere nuovamente i livelli minimi obbligatori, entro il termine stabilito dalla Commissione europea.