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DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012, n. 178

Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  27-2-2016
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Art. 3

Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2
1. Ai fini della compiuta attuazione del presente decreto, in via di prima applicazione e senza determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate di cui all'articolo 9, comma 2, numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, secondo criteri di semplificazione, omogeneità ed efficienza e applicando le risoluzioni e le linee guida del Movimento, nonché le direttive internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani, approvate a Ginevra nel novembre 2011;
b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario predispone e trasmette al Ministro della salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni è emanato dal Ministro. Il Commissario convoca quindi le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che esercitano fino al 1º gennaio 2016 le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono eletti dai soci del comitato locale; i Presidenti dei comitati provinciali sono eletti dai soci della provincia. I presidenti dei comitati locali e dei comitati provinciali eleggono il Presidente della regione di riferimento. In ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale è scelto tra i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui vi è un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato provinciale assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due Presidenti provinciali e non si procede all'elezione del Presidente regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso in cui un candidato sia eletto per più cariche, rimane in carica per quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e decade dalle altre. Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo coloro che non avevano il requisito di socio della Croce Rossa italiana alla data di nomina a Commissario ai diversi livelli della CRI;
c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria, convocata dal Commissario, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali che vengono eletti ai sensi della lettera b) entro e non oltre il termine di 90 giorni ivi previsto. Tale Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente nazionale e Vice Presidenti, che durano in carica fino al 1º gennaio 2016, esercitando le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 al presidente, al consiglio direttivo e all'Assemblea nazionale della CRI; i Vice presidenti agiscono su delega del presidente. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento è vigente fino alla data di elezione del Presidente nazionale e cessa dalla predetta data.
2. Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi del Movimento, nonché ai criteri direttivi della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche, della riduzione a non più di tre dei livelli organizzativi con capacità di spesa e dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta è sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui funzionamento è disciplinato dal Presidente nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente nazionale ed elegge anche i membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). Lo statuto e l'atto costitutivo sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data di elezione del Presidente nazionale. L'associazione è costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1º gennaio 2016, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
3. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonché escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato centrale che del consolidato alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sarà approvato per il 2012, il 2013, il 2014 e il 2015 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014 e 2015,
((e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,))
nonché ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili.
4. A far data dal 1º gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h). Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1º gennaio 2016. Il Presidente nazionale, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente al 1º gennaio 2016 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i soggetti. Predispone inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali, un piano di utilizzazione provvisorio del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell' Associazione.