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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 maggio 2012, n. 102

Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. (12G0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2012
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Testo in vigore dal:  28-7-2012

Art. 5

Raccolta, estrazione ed elaborazione dei dati
1. La raccolta e l'estrazione dei dati di cui all'articolo 1 è effettuata attraverso i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che gestiscono le attività giurisdizionali ed amministrative.
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico, stabilisce, con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le modalità operative di estrazione e raccolta dei dati statistici.
3. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 1, la raccolta viene effettuata mediante apposite procedure informatiche o manuali stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico.
4. Le modalità operative di cui al comma 2 assicurano che i dati personali delle parti private siano resi anonimi, mediante procedure automatizzate, contestualmente alla loro raccolta. Qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere gli scopi statistici previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del sistema statistico può raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari agli obiettivi stabiliti nel programma statistico nazionale; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
5. È sempre consentita la raccolta ed estrazione dei dati e delle informazioni concernenti:
a) la classe di età delle persone fisiche;
b) la nazionalità delle persone fisiche;
c) la residenza, il domicilio e la dimora delle persone fisiche;
d) la natura, tipologia, sede, stabilimento e domicilio delle persone giuridiche;
e) la natura e la tipologia della controversia e del procedimento;
f) la natura del reato e dell'illecito;
g) la tipologia del reato e dell'illecito;
h) la rubrica del reato e dell'illecito;
i) il luogo e il periodo di consumazione del reato e dell'illecito;
l) i dati identificativi del magistrato assegnatario del procedimento e di colui che ha emesso l'atto e il provvedimento, anche non definitorio;
m) i dati identificativi del personale che ha trattato il procedimento, effettuando registrazioni ed annotazioni sul sistema informatico;
n) la tipologia dell'atto e del provvedimento, anche non definitorio, adottato;
o) la modalità di definizione del procedimento, i dati amministrativi e contabili.
6. I dati e le informazioni di cui al comma 5, lettere c) ed h), possono essere acquisiti solo successivamente all'emissione del provvedimento di archiviazione o all'esercizio dell'azione penale, a norma degli articoli 405, 408 e 411 del codice di procedura penale.
Con le modalità operative di cui al comma 2 vengono specificati, altresì, i tipi e le classi dei dati di cui al comma 5.
7. I dati statistici sono oggetto di elaborazione ed aggregazione per classi omogenee, definite dal responsabile del sistema statistico.
Note all'art. 5:
- Per il testo del decreto del decreto legislativo n. 322 del 1989, si veda nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989:
« Art. 6-bis. (Trattamenti di dati personali). - 1. - 5. (Omissis).
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 405, 408 e 411 del Codice di procedura penale:
«Art. 405. (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).
3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.».
«Art. 408. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato). - 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.».
«Art. 411. (Altri casi di archiviazione). - 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità , che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.».