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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 105

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. (12G0133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2012
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Testo in vigore dal:  22-7-2012

Art. 2

Modificazioni al capo II
della legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «controllo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e autorità nazionale competente»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva»;
2) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «funzionario» è inserita la seguente: «diplomatico»;
c) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis.


Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)

1. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri.
L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.
2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3.

Art. 7-ter.


Indirizzi e direttive generali

1. È attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge.».
Note all'art. 2:
- La rubrica del capo II della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita: «Capo II - Organismi di coordinamento e controllo e autorità nazionale competente».
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva.
Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.
4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.».