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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68

Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal:  15-6-2012

Art. 9

Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi
1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:
a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.
9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.
10. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.
11. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.
12. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.
Note all'art. 9:
- L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992 è il seguente:
"1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.".
- Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda nelle note alle premesse.