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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19

Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  15-9-2020
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Art. 8

Accreditamento dei corsi di studio
1. I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico.
2. Per i corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.
((
2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati.
))
3. La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti ha inizio, con le modalità di seguito indicate, in concomitanza e in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nonché dalla normativa interna di ateneo.
4. Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, il Ministero la trasmette all'ANVUR che si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento dei corsi di studio nel termine di 120 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione. A tale fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative ai corsi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell'ANVUR può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.
7. Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l'accreditamento, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso all'università richiedente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la data del 15 giugno che precede l'avvio dell'anno accademico.
8. In mancanza di istituzione o attivazione del corso accreditato entro i tempi indicati nel decreto di cui al comma 7, l'università, qualora voglia procedere in un momento successivo all'attivazione o all'istituzione del corso, deve avanzare una nuova richiesta di accreditamento al Ministero, con conseguente attivazione della procedura prevista dal presente articolo.
9. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi.
10. I corsi già attivati che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppressi. L'ANVUR può proporre l'accorpamento dei predetti corsi o altre misure di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.