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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  29-6-2011

Art. 19

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale;
d) la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
e) le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000 acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale.
2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica.
Note all'art. 19:
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle premesse.
Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 20. Obblighi di informazione delle imprese del gas. - 1. È fatto obbligo alle imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attività informazioni sufficienti per garantire che le relative attività avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 è stabilito con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attività.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attività nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.»;
« Art. 21. Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è fatta salva la facoltà delle imprese del gas di svolgere attività di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.».