DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 21-4-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
 
                       Provvedimenti d'urgenza 
 
  1. Se la proposta riguarda la misura  della  sorveglianza  speciale
con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale,
con decreto, nella pendenza del procedimento di cui  all'articolo  7,
puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto  e  la  sospensione
della  validita'  ai  fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento
equipollente. 
  2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita',  puo'
altresi' disporre che alla persona denunciata  sia  imposto,  in  via
provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino  a  quando  non
sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. 
  ((2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza,  il  Questore,  all'atto
della presentazione della proposta di applicazione  delle  misure  di
prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo  di  soggiorno
nel comune di residenza o di  dimora  abituale  nei  confronti  delle
persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre  il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai
fini  dell'espatrio  di  ogni  altro   documento   equipollente.   Il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai
fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento   equipollente   sono
comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica  presso  il
tribunale del capoluogo del  distretto  ove  dimora  la  persona,  il
quale, se non ritiene di  disporne  la  cessazione,  ne  richiede  la
convalida, entro quarantotto ore, al  presidente  del  tribunale  del
capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle
successive quarantotto ore con le modalita' di cui  al  comma  1.  Il
ritiro del passaporto  e  la  sospensione  della  validita'  ai  fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano  di  avere
effetto  se  la  convalida  non  interviene  nelle   novantasei   ore
successive alla loro adozione.))