DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
 Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal  seguente:  "5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994,  n.  20,  gli  amministratori  che  la  Corte  dei   conti   ha
riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di  danni  cagionati
con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del
dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di  dieci
anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali  e
di rappresentante di enti locali presso altri  enti,  istituzioni  ed
organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e
le cause che hanno determinato il dissesto,  accerti  che  questo  e'
diretta  conseguenza  delle  azioni  od  omissioni   per   le   quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I  sindaci  e  i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai  sensi  del  periodo
precedente, inoltre, non sono candidabili, per un  periodo  di  dieci
anni, alle  cariche  di  sindaco,  di  presidente  di  provincia,  di
presidente di  Giunta  regionale,  nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici.  Qualora,  a  seguito  della
dichiarazione  di  dissesto,  la  Corte  dei  conti   accerti   gravi
responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'  del  collegio  dei
revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo  le  normative
vigenti, delle informazioni, i componenti del  collegio  riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali  e  degli
enti ed organismi agli stessi riconducibili fino  a  dieci  anni,  in
funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
avvio di procedimenti disciplinari.". 
  2. Qualora dalle pronunce  delle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti  emergano,  anche  a  seguito  delle  verifiche
svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e  dell'articolo
14, comma 1, lettera d), secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  allargata   e
irregolarita'  contabili  o  squilibri   strutturali   del   bilancio
dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e  lo
stesso ente non abbia adottato,  entro  il  termine  assegnato  dalla
Corte  dei  conti,   le   necessarie   misure   correttive   previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  la
competente sezione regionale,  accertato  l'inadempimento,  trasmette
gli  atti  al  Prefetto  e  alla   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti  dal  periodo
precedente, ove sia accertato, entro  trenta  giorni  dalla  predetta
trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente  locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle  condizioni  di
cui all'articolo 244  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna  al  Consiglio,  con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
venti   giorni   per   la   deliberazione   del   dissesto.   Decorso
infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto
nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto  e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio  dell'ente
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000. ((10)) 
  2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio,  disposto  per  le
inadempienze di cui al comma  2,  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 43,  comma  5)  che
"Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di  cui
al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  149,  limitatamente  alla
dichiarazione di dissesto. La sospensione di  cui  al  primo  periodo
decade nel caso di  mancata  deliberazione  delle  misure  concordate
entro i termini stabiliti nell'accordo".