DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal: 25-7-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Decadenza automatica e interdizione dei funzionari  regionali  e  dei
                         revisori dei conti 
 
  1.  Il  verificarsi  del  grave   dissesto   finanziario   di   cui
all'articolo 2 determina l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali  e,
previa verifica delle rispettive responsabilita'  del  dissesto,  dei
direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario
regionale,  del  dirigente  responsabile  dell'assessorato  regionale
competente, nonche' dei componenti  del  collegio  dei  revisori  dei
conti. 
  2. Agli stessi soggetti di cui  al  comma  1  si  applica  altresi'
l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati  da
enti pubblici per un periodo di tempo  di  dieci  anni.  La  sanzione
dell'interdizione  e'  irrogata  con  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
le regioni e per la coesione territoriale. Alle relative controversie
si applica l'articolo 133 del  codice  del  processo  amministrativo.
((6)) 
  3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei
conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'
del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti
alle medesime riconducibili, i componenti del  collegio  riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni,  degli  enti
locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni,  in
funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
avvio di procedimenti disciplinari. ((6)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013,  n.  219
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del  2011,
nel testo vigente a seguito della modifica  introdotta  dall'art.  1,
comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo  15  novembre
2011, n. 195  (Disposizioni  correttive  ed  integrative  al  decreto
legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  recante  codice  del  processo
amministrativo a norma dell'articolo 44,  comma  4,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69)".