DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 73 
 
(Riconoscimento  di  legittimita'  di  debiti  fuori  bilancio  delle
                              Regioni). 
 
  1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita'  dei
debiti fuori bilancio derivanti da: 
    a) sentenze esecutive; 
    b)  copertura  dei  disavanzi  di  enti,  societa'  ed  organismi
controllati,  o,  comunque,  dipendenti  dalla  Regione,  purche'  il
disavanzo derivi da fatti di gestione; 
    c) ricapitalizzazione, nei limiti  e  nelle  forme  previste  dal
codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera
b); 
    d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza  per  opere
di pubblica utilita'; 
    e) acquisizione di beni  e  servizi  in  assenza  del  preventivo
impegno di spesa. 
  2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere  anche  mediante  un
piano di rateizzazione,  della  durata  di  tre  esercizi  finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
  3. Qualora il bilancio della Regione non  rechi  le  disponibilita'
finanziarie  sufficienti  per  effettuare  le  spese  conseguenti  al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a
deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito  dalla  vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle  aliquote  ovvero
delle maggiorazioni  di  aliquote  ad  essa  attribuite,  nonche'  ad
elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale  di  cui  all'
art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,  n.  398,
fino a un massimo di cinque centesimi per litro,  ulteriori  rispetto
alla misura massima consentita. 
  4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti  fuori  bilancio
di cui al comma 1, lettera a), ((il Consiglio regionale o  la  Giunta
regionale provvedono entro  trenta  giorni))  dalla  ricezione  della
relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la  legittimita'
di detto debito si intende riconosciuta.