DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 50 
 
                    (Assestamento del bilancio). 
 
  1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge  l'assestamento
delle previsioni di bilancio, anche sulla  scorta  della  consistenza
dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato  e  del
fondo crediti di dubbia esigibilita', accertati in sede di rendiconto
dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente,  fermi  restando  i
vincoli di cui all'art. 40. 
  2. La legge di assestamento del bilancio  da'  atto  del  permanere
degli equilibri generali di  bilancio  e,  in  caso  di  accertamento
negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. 
  3. Alla legge di assestamento  e'  allegata  una  nota  integrativa
nella quale sono indicati: 
    a)  la  destinazione  del  risultato   economico   dell'esercizio
precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento  del
disavanzo economico; 
    b)  la  destinazione  della  quota  libera   del   risultato   di
amministrazione; 
    c)  le  modalita'  di  copertura  dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione tenuto conto della struttura e  della  sostenibilita'
del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai  contratti
di mutuo, alle garanzie prestate  e  alla  conformita'  dei  relativi
oneri alle condizioni previste dalle  convenzioni  con  gli  istituti
bancari e i valori di mercato, evidenziando gli  oneri  sostenuti  in
relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse  dall'istituto
tesoriere. 
  ((3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione
del rendiconto dell'esercizio precedente da  parte  della  Corte  dei
conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e  di
Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio  anche  sulla
base delle risultanze del rendiconto approvato  dalla  giunta,  fermo
restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni  di  bilancio
che si  dovessero  rendere  necessarie  a  seguito  dell'approvazione
definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni
caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato
agli investimenti possono essere applicati al bilancio di  previsione
solo a seguito dell'approvazione con  legge  del  rendiconto  che  ne
certifica la sussistenza)).