DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 49 
 
                       (( (Fondi speciali).)) 
 
  ((1. Nel bilancio regionale possono  essere  iscritti  uno  o  piu'
fondi speciali, destinati  a  far  fronte  agli  oneri  derivanti  da
provvedimenti  legislativi  regionali  che   si   perfezionino   dopo
l'approvazione del bilancio. 
  2.  I  fondi  di  cui  al  comma  1  non  sono   utilizzabili   per
l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme
da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di  spesa  dei  programmi
esistenti  o  dei  nuovi  programmi  dopo  l'entrata  in  vigore  dei
provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. 
  3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti  distinti  a  seconda  che
siano destinati al finanziamento di spese  correnti  o  di  spese  in
conto capitale. 
  4.  Le  quote  dei  fondi  speciali,  non  utilizzate  al   termine
dell'esercizio secondo le modalita' di cui al comma 2,  costituiscono
economie di spesa. 
  5. Ai fini  della  copertura  finanziaria  di  spese  derivanti  da
provvedimenti   legislativi   non   approvati   entro   il    termine
dell'esercizio relativo, ma in corso di  approvazione  da  parte  del
Consiglio, puo' farsi  riferimento  alle  quote  non  utilizzate  dei
relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine,  le  economie
di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi  speciali
costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione,
destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai  relativi
provvedimenti legislativi, purche' tali provvedimenti siano approvati
entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.))