DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42 
 
              (( (Il risultato di amministrazionei).)) 
 
  ((1. Il risultato di amministrazione,  distinto  in  fondi  liberi,
fondi  accantonati,  fondi  destinati  agli  investimenti   e   fondi
vincolati, e'  accertato  con  l'approvazione  del  rendiconto  della
gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed e' pari al fondo  di  cassa
aumentato dei residui attivi e diminuito dei  residui  passivi.  Tale
risultato non comprende le risorse  accertate  che  hanno  finanziato
spese   impegnate   con   imputazione   agli   esercizi   successivi,
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato  determinato  in  spesa
del  conto  del  bilancio.  Nel  caso  in   cui   il   risultato   di
amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere  le
quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza e'  iscritta
nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima  di
tutte le spese, come disavanzo da recuperare,  secondo  le  modalita'
previste al comma 12. 
  2. In occasione dell'approvazione del bilancio  di  previsione,  e'
determinato  l'importo  del  risultato  di  amministrazione  presunto
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 
  3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono
il fondo crediti  di  dubbia  esigibilita',  l'accantonamento  per  i
residui perenti e gli accantonamenti per passivita' potenziali. 
  4. I  fondi  destinati  agli  investimenti  sono  costituiti  dalle
entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non
spese,  e  sono  utilizzabili  con  provvedimento  di  variazione  di
bilancio   solo   a   seguito   dell'approvazione   del   rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel  risultato  di  amministrazione,
per  le  entrate  in  conto  capitale  che  hanno   dato   luogo   ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e  difficile  esazione,  e'
sospeso,  per  l'importo  dell'accantonamento,   sino   all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non  sono
destinati al finanziamento degli investimenti e  non  possono  essere
finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate  al
finanziamento degli investimenti. 
  5. Costituiscono quota vincolata del risultato  di  amministrazione
le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 
    a) nei casi in cui la legge o i  principi  contabili  generali  e
applicati  individuano   un   vincolo   di   specifica   destinazione
dell'entrata alla spesa; 
    b)  derivanti  da  mutui  e  finanziamenti   contratti   per   il
finanziamento di investimenti determinati; 
    c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per  una
specifica destinazione; 
    d) derivanti  da  entrate  accertate  straordinarie,  non  aventi
natura ricorrente, cui  la  regione  ha  formalmente  attribuito  una
specifica  destinazione.  E'  possibile  attribuire  un  vincolo   di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura  ricorrente
solo se la regione non ha rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto  nel  corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio. 
    L'indicazione del vincolo nel risultato di  amministrazione,  per
le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al  fondo
crediti di dubbia e difficile esazione,  e'  sospeso,  per  l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. 
  6. La quota libera dell'avanzo  di  amministrazione  dell'esercizio
precedente, accertato ai sensi del comma 1, puo'  essere  utilizzata,
nel rispetto  dei  vincoli  di  destinazione,  con  provvedimento  di
variazione di bilancio, per  le  finalita'  di  seguito  indicate  in
ordine di priorita': 
    a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
    b) per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio previsti dalla legislazione  vigente,  ove  non
possa provvedersi con mezzi ordinari; 
    c) per il finanziamento di spese di investimento; 
    d) per il finanziamento delle  spese  correnti  a  carattere  non
permanente; 
    e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
  7. Resta salva la  facolta'  di  impiegare  l'eventuale  quota  del
risultato   di    amministrazione    "svincolata",    in    occasione
dell'approvazione del rendiconto,  sulla  base  della  determinazione
dell'ammontare   definitivo   della   quota    del    risultato    di
amministrazione  accantonata  per  il   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita', per finanziare lo  stanziamento  riguardante  il  fondo
crediti  di  dubbia   esigibilita'   nel   bilancio   di   previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
  8.   Le   quote   del   risultato   di   amministrazione   presunto
dell'esercizio precedente  costituite  da  accantonamenti  risultanti
dall'ultimo consuntivo  approvato  o  derivanti  da  fondi  vincolati
possono essere immediatamente utilizzate per le  finalita'  cui  sono
destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a  se'
stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o
con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo  della  quota
vincolata  o  accantonata  del  risultato   di   amministrazione   e'
consentito, sulla base di una  relazione  documentata  del  dirigente
competente, anche in caso di  esercizio  provvisorio,  esclusivamente
per garantire la prosecuzione  o  l'avvio  di  attivita'  soggette  a
termini o scadenza, la cui mancata  attuazione  determinerebbe  danno
per l'ente. 
  9. Se  il  bilancio  di  previsione  impiega  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro  il
31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla  base  di  un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e  approva
l'aggiornamento  dell'allegato  al  bilancio  di  previsione  di  cui
all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato
di  amministrazione  presunto  e'  inferiore   rispetto   all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente  provvede  immediatamente
alle necessarie variazioni di bilancio  che  adeguano  l'impiego  del
risultato di amministrazione vincolato. 
  10.  Le  quote  del  risultato  presunto  derivante  dall'esercizio
precedente, costituite  dagli  accantonamenti  effettuati  nel  corso
dell'esercizio   precedente,   possono   essere   utilizzate    prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per
le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di  variazione  al
bilancio, se  la  verifica  di  cui  al  comma  9  e  l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma  4,
lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate  e  le
spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle  spese
vincolate. 
  11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione  del
consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate  del  risultato  di
amministrazione, sono effettuate dopo  l'approvazione  del  prospetto
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da  parte  della
Giunta di cui al comma  10.  Le  variazioni  consistenti  nella  mera
reiscrizione di economie  di  spesa,  derivanti  da  stanziamenti  di
bilancio   dell'esercizio   precedente   corrispondenti   a   entrate
vincolate,  possono  essere  disposte  dai  dirigenti   se   previsto
dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme,  dal  responsabile
finanziario. 
  12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del
comma 1, a seguito dell'approvazione del  rendiconto,  al  netto  del
debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40,  comma  1,  e'
applicato   al   primo   esercizio   del   bilancio   di   previsione
dell'esercizio  in  corso  di  gestione.  La  mancata  variazione  di
bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al  bilancio
e' equiparata a tutti  gli  effetti  alla  mancata  approvazione  del
rendiconto di gestione. Il disavanzo di  amministrazione  puo'  anche
essere  ripianato  negli  esercizi  considerati   nel   bilancio   di
previsione, in ogni  caso  non  oltre  la  durata  della  legislatura
regionale, contestualmente all'adozione di  una  delibera  consiliare
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel  quale  siano
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  Il
piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio  dei  revisori.
Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti  dall'assunzione
di prestiti e  di  quelle  con  specifico  vincolo  di  destinazione,
nonche' i proventi derivanti  da  alienazione  di  beni  patrimoniali
disponibili e da  altre  entrate  in  c/capitale  con  riferimento  a
squilibri di parte capitale. 
  13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno  formale
di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale  disavanzo,  ed
e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto,  costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale,  il  Presidente
della  giunta  regionale  trasmette  al   Consiglio   una   relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A  decorrere
dal 2016, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2. 
  14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai
sensi  del  comma  2,  e'  applicato  al   bilancio   di   previsione
dell'esercizio successivo secondo le modalita' previste al comma  12.
A  seguito  dell'approvazione  del  rendiconto  e   dell'accertamento
dell'importo   definitivo   del    disavanzo    di    amministrazione
dell'esercizio  precedente,  si  provvede  alle  eventuali  ulteriori
iniziative necessarie ai sensi del comma 12. 
  15. A  seguito  dell'eventuale  accertamento  di  un  disavanzo  di
amministrazione presunto, nell'ambito delle  attivita'  previste  dal
comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si  provvede
alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.  Nelle  more
dell'approvazione del  bilancio,  la  gestione  prosegue  secondo  le
modalita'  previste  dal  principio  applicato   della   contabilita'
finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.))