DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
 
                         Schemi di bilancio 
 
  1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  2  adottano  i
seguenti  comuni  schemi  di   bilancio   finanziari,   economici   e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio  consolidato  con  i  propri
enti  ed  organismi  strumentali,  aziende,  societa'  controllate  e
partecipate e altri organismi controllati: 
    a)  allegato  n.  9,  concernente  lo  schema  del  bilancio   di
previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle  entrate  e
delle spese, di competenza e di  cassa  del  primo  esercizio,  dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza  degli  esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti  riguardanti  il
quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 
    b) allegato n. 10, concernente lo  schema  del  rendiconto  della
gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi,
i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la  verifica
degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico; 
    c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio  consolidato
disciplinato dall'art. 11-ter. 
  2. Le amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  2  redigono  un
rendiconto semplificato per il cittadino, da  divulgare  sul  proprio
sito  internet,  recante  una  esposizione  sintetica  dei  dati   di
bilancio,  con  evidenziazione  delle  risorse  finanziarie  umane  e
strumentali utilizzate  dall'ente  nel  perseguimento  delle  diverse
finalita' istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento  al
livello di copertura ed alla qualita' dei servizi pubblici forniti ai
cittadini. 
  3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera
a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai  relativi  ordinamenti
contabili: 
    a)  il  prospetto   esplicativo   del   presunto   risultato   di
amministrazione; 
    b) il prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e
programmi,  del  fondo  pluriennale  vincolato  per  ciascuno   degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
    c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti  di
dubbia esigibilita'  per  ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel
bilancio di previsione; 
    d)  il  prospetto  dimostrativo  del  rispetto  dei  vincoli   di
indebitamento; 
    e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste  per
l'utilizzo di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati  nel
bilancio di previsione; 
    f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste  per
lo svolgimento delle funzioni delegate  dalle  regioni  per  ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
    g) la nota integrativa redatta secondo le modalita' previste  dal
comma 5; 
    h) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
  4. Al rendiconto  della  gestione  sono  allegati  oltre  a  quelli
previsti dai relativi ordinamenti contabili: 
    a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
    b) il prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e
programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
    c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti  di
dubbia esigibilita'; 
    d) il  prospetto  degli  accertamenti  per  titoli,  tipologie  e
categorie; 
    e)  il  prospetto  degli  impegni  per  missioni,   programmi   e
macroaggregati; 
    f)   la   tabella   dimostrativa   degli   accertamenti   assunti
nell'esercizio in corso e negli  esercizi  precedenti  imputati  agli
esercizi successivi; 
    g) la tabella dimostrativa degli impegni  assunti  nell'esercizio
in  corso  e  negli  esercizi  precedenti  imputati   agli   esercizi
successivi; 
    h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
    i)  per  le  sole  regioni,  il  prospetto   dimostrativo   della
ripartizione  per  missioni  e  programmi  della  politica  regionale
unitaria e  cooperazione  territoriale,  a  partire  dal  periodo  di
programmazione 2014 - 2020; 
    j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per
l'utilizzo di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  organismi
comunitari e internazionali; 
    k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per
lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
    l) il prospetto dei dati SIOPE; 
    m) l'elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli
esercizi  anteriori  a  quello  di  competenza,   distintamente   per
esercizio di provenienza e per capitolo; 
    n) l'elenco dei crediti inesigibili,  stralciati  dal  conto  del
bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 
    o) la relazione  sulla  gestione  dell'organo  esecutivo  redatta
secondo le modalita' previste dal comma 6; 
    p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
  5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: 
    a) i criteri di valutazione adottati per  la  formulazione  delle
previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti
gli accantonamenti per le spese potenziali  e  al  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita', dando illustrazione dei crediti per i quali  non
e' previsto l'accantonamento a tale fondo; 
    b) l'elenco analitico delle quote  vincolate  e  accantonate  del
risultato di amministrazione presunto al 31  dicembre  dell'esercizio
precedente, distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai
principi   contabili,   dai   trasferimenti,   da   mutui   e   altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
    c) l'elenco analitico degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e
accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi   contabili,   dai
trasferimenti, da mutui e altri  finanziamenti,  vincoli  formalmente
attribuiti dall'ente; 
    d)  l'elenco  degli   interventi   programmati   per   spese   di
investimento finanziati col  ricorso  al  debito  e  con  le  risorse
disponibili; 
    e)  nel  caso  in  cui  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo
pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in  corso
di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere
la  programmazione   necessaria   alla   definizione   dei   relativi
cronoprogrammi; 
    f) l'elenco delle  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
vigenti; 
    g) gli oneri e gli impegni  finanziari  stimati  e  stanziati  in
bilancio, derivanti da  contratti  relativi  a  strumenti  finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata; 
    h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali,  precisando
che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio  sito
internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267; 
    i) l'elenco  delle  partecipazioni  possedute  con  l'indicazione
della relativa quota percentuale; 
    j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste  dalla
legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio. 
  6. La  relazione  sulla  gestione  allegata  al  rendiconto  e'  un
documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di
rilievo verificatisi  dopo  la  chiusura  dell'esercizio  e  di  ogni
eventuale informazione utile ad una migliore  comprensione  dei  dati
contabili. In particolare la relazione illustra: 
    a) i criteri di valutazione utilizzati; 
    b) le principali voci del conto del bilancio; 
    c)  le  principali   variazioni   alle   previsioni   finanziarie
intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione  dei  fondi
di riserva e gli utilizzi delle quote  vincolate  e  accantonate  del
risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente,
distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e   dai   principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente; 
    d) l'elenco analitico delle quote  vincolate  e  accantonate  del
risultato  di   amministrazione   al   31   dicembre   dell'esercizio
precedente, distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai
principi   contabili,   dai   trasferimenti,   da   mutui   e   altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
  ((d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli  impegni
per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con
il ricorso al debito non contratto; 
  d-ter) solo con riferimento alle regioni,  l'elenco  degli  impegni
per spese di investimento  che  hanno  determinato  il  disavanzo  da
debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente
per esercizio di formazione)) 
    e) le  ragioni  della  persistenza  dei  residui  con  anzianita'
superiore ai cinque anni e di  maggiore  consistenza,  nonche'  sulla
fondatezza degli stessi, compresi  i  crediti  di  cui  al  comma  4,
lettera n); 
    f)   l'elenco   delle   movimentazioni   effettuate   nel   corso
dell'esercizio  sui  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  riguardanti
l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e  l'utilizzo  massimo
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto  del
bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita', espone  il
saldo  al  31  dicembre  dell'anticipazione  attivata  al  netto  dei
relativi rimborsi; 
    g) l'elencazione  dei  diritti  reali  di  godimento  e  la  loro
illustrazione; 
    h) l'elenco dei propri  enti  e  organismi  strumentali,  con  la
precisazione che i relativi rendiconti o bilanci  di  esercizio  sono
consultabili nel proprio sito internet; 
    i)  l'elenco   delle   partecipazioni   dirette   possedute   con
l'indicazione della relativa quota percentuale; 
    j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con  i
propri enti strumentali e le societa' controllate e  partecipate.  La
predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di  revisione,
evidenzia analiticamente  eventuali  discordanze  e  ne  fornisce  la
motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque  non
oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione  delle  partite  debitorie  e
creditorie; 
    k) gli oneri e gli  impegni  sostenuti,  derivanti  da  contratti
relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  o   da   contratti   di
finanziamento che includono una componente derivata; 
    l) l'elenco delle  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
vigenti, con l'indicazione delle eventuali  richieste  di  escussione
nei confronti dell'ente e del rischio di  applicazione  dell'art.  3,
comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    m) l'elenco  descrittivo  dei  beni  appartenenti  al  patrimonio
immobiliare dell'ente alla data di  chiusura  dell'esercizio  cui  il
conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
degli eventuali proventi da essi prodotti; 
    n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli  altri  articoli
del codice civile, nonche' da altre norme di legge  e  dai  documenti
sui principi contabili applicabili; 
    o) altre informazioni riguardanti  i  risultati  della  gestione,
richieste  dalla  legge  o  necessarie  per   l'interpretazione   del
rendiconto. 
  7. Al documento tecnico di accompagnamento  delle  regioni  di  cui
all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di  gestione  degli  enti
locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono allegati: 
    a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie
e categorie per ciascuno  degli  anni  considerati  nel  bilancio  di
previsione, distinguendo le  entrate  ricorrenti  e  non  ricorrenti,
secondo lo schema di cui all'allegato 12/1; 
    b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi
e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio  di
previsione,  distinguendo  le  spese  ricorrenti  e  non  ricorrenti,
secondo lo schema di cui all'allegato 12/2. 
  8. Le amministrazioni di cui al comma  1  articolate  in  organismi
strumentali  come  definiti  dall'art.   1,   comma   2,   approvano,
contestualmente al rendiconto della  gestione  di  cui  al  comma  1,
lettera b), anche il rendiconto consolidato con  i  propri  organismi
strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende  anche
i risultati della gestione del consiglio regionale. 
  9. Il rendiconto consolidato di cui al  comma  8,  predisposto  nel
rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), e' costituito
dal conto  del  bilancio,  dai  relativi  riepiloghi,  dai  prospetti
riguardanti il  quadro  generale  riassuntivo  e  la  verifica  degli
equilibri, dallo stato patrimoniale e  dal  conto  economico,  ed  e'
elaborato  aggiungendo  alle  risultanze  riguardanti   la   gestione
dell'ente, quelle dei suoi organismi  strumentali  ed  eliminando  le
risultanze  relative  ai   trasferimenti   interni.   Al   rendiconto
consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4,  lettere  da
a)  a  g).  Al  fine  di  consentire  l'elaborazione  del  rendiconto
consolidato l'ente disciplina tempi e  modalita'  di  approvazione  e
acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali. 
  10. Per i comuni con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti,  la
predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e
di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), e' facoltativa. 
  11. Gli schemi  di  bilancio  di  cui  al  presente  articolo  sono
modificati ed integrati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su  proposta  della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A
decorrere dal 2016,  gli  allegati  riguardanti  gli  equilibri  sono
integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n.
243. 
  12. Nel 2015 gli enti di cui al comma  1  adottano  gli  schemi  di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che  conservano  valore  a
tutti  gli  effetti  giuridici,  anche  con  riguardo  alla  funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1,  cui
e' attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017
adottato  secondo  lo  schema  vigente  nel  2014   svolge   funzione
autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata  degli  schemi
di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali e' inserito il  fondo
pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4,  mentre  in
spesa il fondo pluriennale e' incluso nei  singoli  stanziamenti  del
bilancio annuale e pluriennale. 
  13.  Il  bilancio  di   previsione   e   il   rendiconto   relativi
all'esercizio  2015  predisposti  secondo  gli  schemi  di  cui  agli
allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti  documenti  contabili
aventi natura autorizzatoria. Il  rendiconto  relativo  all'esercizio
2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli  enti
che si sono avvalsi della facolta' di cui all'art. 3, comma  12,  non
comprende il conto  economico  e  lo  stato  patrimoniale.  Al  primo
rendiconto di affiancamento della contabilita' economico patrimoniale
alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e  2,  e'
allegato anche lo stato patrimoniale iniziale. 
  14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art.  2  adottano  gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore  a  tutti
gli   effetti   giuridici,   anche   con   riguardo   alla   funzione
autorizzatoria. 
  15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel  2014  hanno  partecipato
alla sperimentazione di  cui  all'art.  78  adottano  gli  schemi  di
bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a  tutti  gli  effetti
giuridici,  anche  con  riguardo  alla  funzione  autorizzatoria  cui
affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio
e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18  e  20
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  194  del  1996  che
possono non essere compilati. 
  16.  In  caso  di  esercizio  provvisorio  o  gestione  provvisoria
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa
disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti  che  nel  2014
hanno partecipato alla sperimentazione di  cui  all'art.  78,  per  i
quali trova applicazione  la  disciplina  dell'esercizio  provvisorio
prevista  dal  principio  contabile  applicato   della   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2. 
  17.  In  caso  di  esercizio  provvisorio  o  gestione  provvisoria
nell'esercizio 2016 gli  enti  di  cui  al  comma  1  gestiscono  gli
stanziamenti   di   spesa   previsti   nel    bilancio    pluriennale
autorizzatorio 2015 -  2017  per  l'annualita'  2016,  riclassificati
secondo lo schema di cui all'allegato 9.