DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 228

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. (12G0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2016)
vigente al 04/10/2023
Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
               Documento pluriennale di pianificazione 
 
  1. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  della  programmazione  e
ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni Ministero, nel
rispetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale previste
dalla normativa comunitaria, predispone un Documento  pluriennale  di
pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende  coerenti
tutti i piani e i programmi d'investimento  per  opere  pubbliche  di
propria competenza, ivi compreso il "Programma triennale  dei  lavori
di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, e successive modificazioni. 
  2.  Il  Documento,  redatto  con  cadenza  triennale   secondo   lo
schema-tipo e in conformita' alle linee guida di  cui  al  successivo
articolo 8, si compone di tre  sezioni:  la  Prima  Sezione  contiene
l'analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione
illustra  la  metodologia  e  le  risultanze   della   procedura   di
valutazione e di selezione delle opere da realizzare e  individua  le
priorita' di intervento; la Terza Sezione definisce i criteri per  le
valutazioni ex post degli interventi  individuati  e  sintetizza  gli
esiti delle valutazioni ex post gia' effettuate. 
  3. Il Documento e' redatto  anche  in  linea  con  quanto  previsto
dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della legge 31  dicembre
2009, n. 196. 
  4.  I  Ministeri  hanno  l'obbligo  di  traslare  i  contenuti  del
Documento nei contratti di programma che  stipulano  con  le  aziende
vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono estese agli obblighi
in capo alle aziende vigilate derivanti dall'adozione del Documento. 
  5.  Entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente  il  triennio  di
riferimento, il Documento e' trasmesso al Comitato  interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) e  viene  iscritto  all'ordine
del giorno della prima seduta utile  del  Comitato,  previa  positiva
conclusione  dell'istruttoria  da  parte  del  Dipartimento  per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   di   cui   viene   data
comunicazione all'amministrazione  proponente.  Qualora  la  relativa
deliberazione non intervenga entro la seconda seduta utile  del  CIPE
dalla positiva conclusione dell'istruttoria,  i  Ministri  competenti
possono  provvedere   all'approvazione   del   Documento,   recependo
eventuali osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato. 
  6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i  Ministeri  trasmettono  al
CIPE, per la relativa presa d'atto,  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione del Documento nella  quale  e'  dato  conto  di  eventuali
aggiornamenti e modifiche in coerenza con le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, congruamente motivati. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221.