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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 208

Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. (11G0249)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
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Testo in vigore dal:  17-7-2020
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Art. 4

Regolamenti
((
1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto.
))
2. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole forestali e alimentari, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva e attuativa concernente le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed f), limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice.