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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (11G0207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2024)
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Testo in vigore dal:  10-12-2023
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Art. 7

Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio
1. Il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per la parte in terraferma, individuano, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso.
2. L'individuazione delle zone all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio è permesso è soggetta a Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può
((rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e
autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente
decreto))
. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000
tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale.
4. Successivamente all'individuazione delle aree di cui al comma 1, le licenze di esplorazione e le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai sensi del comma 3
((,primo periodo,))
, sono soggette a conferma.
5. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli operatori di cui al comma 2 dell'articolo 6 o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto e confinamento di CO2 in formazioni
geologiche idonee, disponibili in materia.
6. L'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati all'allegato I e solo se non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.
7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO2 sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la
produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale.
8. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO2
((o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi
sperimentali di stoccaggio di CO2 ))
sia relativa ad una area già
oggetto di titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente valutano la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in atto, con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera m) della fase 1 dell'Allegato 1. In particolare non potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi interessati da attività di coltivazione di minerali solidi.
9. Per lo stoccaggio di CO2
((, anche nel caso in cui lo stesso
avvenga nell'ambito di programmi sperimentali,))
non possono essere utilizzate formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque possono avere uso potabile o irriguo.
10. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO2
((, anche nel caso in cui
lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali,))
i Comuni classificati in zona sismica 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per le aree ricadenti nelle zone 2, 3 e 4 il proponente dell'impianto dovrà allegare al progetto una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e la formazione geologica interessata.