DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 26-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 96 
 
 
Istituzione della banca dati  nazionale  unica  della  documentazione
                              antimafia 
 
  1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale  unica
della documentazione antimafia, ((di seguito denominata  «banca  dati
nazionale unica»)). 
  2. Al fine di verificare la  sussistenza  di  una  delle  cause  di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,  comma  4,
la ((banca dati nazionale unica)) e' collegata telematicamente con il
Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°  aprile
1981, n. 121.