DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2023)
Testo in vigore dal: 19-11-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39 
 
 
                  Assistenza legale alla procedura 
 
  1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza  e  la  difesa
dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche  in  corso,
concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora  l'Avvocato
generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'. 
  ((1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato
a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario  inoltra  richiesta
per  via  telematica  all'Avvocatura  dello  Stato.  Ove   l'Avvocato
generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni,  il  giudice
delegato puo' autorizzare la nomina di un libero professionista)).