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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2024)
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Testo in vigore dal:  4-12-2018
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Art. 113

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
((
3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici
))
4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
(20)

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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".