DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
          Mancato rispetto del patto di stabilita' interno 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
  5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,
e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, con apposito decreto, emanato di concerto  con  il  Ministro
dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti  di
cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo  decreto.
L'importo della  riduzione  complessiva  per  comuni  e  province  e'
commisurato agli  effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione
della  sanzione  operata  a  valere   sul   fondo   sperimentale   di
riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto  di  cui  al  primo
periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione  tecnica  che
ne evidenzi gli effetti finanziari.". 
                                                                  (6) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013,  n.  219
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n.  149  del  2011,  nel  testo
vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2013)», nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome".