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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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Testo in vigore dal:  25-7-2013
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Art. 5

Regolarità della gestione amministrativo-contabile
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.
c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.
Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis).
1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome".