DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
vigente al 06/06/2023
Testo in vigore dal: 6-5-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
          Relazione di fine mandato provinciale e comunale 
 
  1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell'unita'  economica  e  giuridica  della  Repubblica,  il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
province e i comuni sono tenuti a  redigere  una  relazione  di  fine
mandato. 
  ((2. La relazione di fine mandato,  redatta  dal  responsabile  del
servizio finanziario o dal segretario generale, e'  sottoscritta  dal
presidente della provincia o dal sindaco non  oltre  il  sessantesimo
giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione  della  relazione,  essa  deve
risultare certificata dall'organo di revisione  dell'ente  locale  e,
nei tre giorni successivi la relazione  e  la  certificazione  devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o  dal  sindaco  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine  mandato  e  la  certificazione   sono   pubblicate   sul   sito
istituzionale della provincia o del comune da  parte  del  presidente
della provincia o del sindaco entro i sette  giorni  successivi  alla
data di certificazione effettuata dall'organo di revisione  dell'ente
locale, con l'indicazione della data  di  trasmissione  alla  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. 
  3. In caso di scioglimento  anticipato  del  Consiglio  comunale  o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti  giorni
dal provvedimento di indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni
successivi la  relazione  e  la  certificazione  sono  trasmesse  dal
presidente della provincia o dal sindaco alla  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti. La  relazione  di  fine  mandato  e'
pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune  entro
e non oltre i sette giorni successivi  alla  data  di  certificazione
effettuata   dall'organo   di   revisione   dell'ente   locale,   con
l'indicazione della data di trasmissione alla  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti.)) 
3-bis. ((COMMA NON PIU' PREVISTO  DAL  D.L.  6  MARZO  2014,  N.  16,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68)). 
  4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata
delle principali attivita' normative e amministrative svolte  durante
il mandato, con specifico riferimento a: 
    a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
    b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
    c) azioni  intraprese  per  il  rispetto  dei  saldi  di  finanza
pubblica programmati e stato del  percorso  di  convergenza  verso  i
fabbisogni standard; 
    d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche  evidenziando  le
carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal  comune
o dalla provincia  ai  sensi  dei  numeri  1  e  2  del  comma  primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni  intraprese
per porvi rimedio; 
    e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del  percorso
di convergenza  ai  fabbisogni  standard,  affiancato  da  indicatori
quantitativi e qualitativi relativi agli  output  dei  servizi  resi,
anche   utilizzando   come   parametro   di    riferimento    realta'
rappresentative dell'offerta di prestazioni con il  miglior  rapporto
qualita-costi; 
    f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale  o
comunale. 
  5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa  con  la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo
3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, adotta uno  schema  tipo  per  la  redazione  della
relazione  di  fine  mandato,  nonche'  una  forma  semplificata  del
medesimo schema per  i  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti. In caso di mancata  adozione  dell'atto  di  cui  al  primo
periodo, il presidente della provincia o  il  sindaco  sono  comunque
tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo  i  criteri
di cui al comma 4. 
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di  redazione  e  di
pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della  relazione  di
fine  mandato,  al  sindaco  e,  qualora  non  abbia  predisposto  la
relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune  o  al
segretario generale e' ridotto della meta', con riferimento alle  tre
successive mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita'  di
mandato e degli emolumenti. Il sindaco e',  inoltre,  tenuto  a  dare
notizia della mancata pubblicazione della relazione,  motivandone  le
ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.