DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
 
 
 Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai 
 
  1. Le controversie in materia  di  impugnazione  dei  provvedimenti
disciplinari  e  quelle  in  materia  di  impugnazione  delle  misure
cautelari rispettivamente previste dagli articoli  158  e  158-novies
della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  sono  regolate  dal  rito
semplificato  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto   dal
presente articolo. (12) ((13)) 
  2. E' competente la corte di appello del  distretto  nel  quale  ha
sede la Commissione amministrativa regionale  di  disciplina  che  ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari
pronunciati  dalla  corte   di   appello   ai   sensi   dell'articolo
158-septies, comma 2,  della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  e'
competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata  la  sede
della Commissione piu' vicina.  Al  giudizio  partecipa  il  pubblico
ministero. 
  3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto,  a
pena di inammissibilita', entro  trenta  giorni  dalla  notificazione
della decisione, a cura della parte interessata o,  in  difetto,  nel
termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso  avverso  la  misura
cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento impugnato. 
  4. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso
il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per  cassazione  nei
soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo  comma  dell'articolo
360 del codice di procedura civile. 
  5. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso
il provvedimento cautelare e'  ammesso  ricorso  per  cassazione  per
violazione di legge. 
  6. La Corte di cassazione  pronuncia  con  sentenza  in  camera  di
consiglio, sentite le parti. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".